Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1995
Corte cost., sent. 13 febbraio 1995, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1995
- Data di deposito
- 13 febbraio 1995
- Data di decisione
- 6 febbraio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 741 del 10 dicembre 1981
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 27 del 16 maggio 1985
- art. 61, legge della Regione Puglia n. 27 del 16 maggio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 21848
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, che, modificando l'art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, stabilisce che la competenza arbitrale, prevista di regola, "puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata". La richiesta eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata - alla quale si addebita di aver introdotto un arbitrato solo apparentemente facoltativo ma in realta' obbligatorio, dato che la scelta del giudice sarebbe in definitiva rimessa solo ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione committente - non potrebbe infatti avere alcuna incidenza sul giudizio 'a quo', promosso innanzi a corte di appello per la dichiarazione di nullita' di sentenza arbitrale, giacche' nella specie la scelta del procedimento arbitrale risulta espressa con concorde volonta' da entrambe le parti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 182 Cost., dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741). red.: S.P.
Massima n. 21849
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 1 e 61 della legge della Regione Puglia n. 27 del 1985, riguardo alla previsione che i collegi arbitrali cui e' demandata la risoluzione delle controversie in materia di appalti per i lavori pubblici da realizzarsi nella regione, e quindi anche per quelli comunali, siano composti (oltre che da due magistrati) da due funzionari nominati dalla regione e da un professionista nominato dall'appaltatore, senza che il comune possa nominare a sua volta un arbitro, difetta, per cio' che attiene all'art. 1, della necessaria rilevanza. Tale articolo, infatti, si limita a fissare le finalita' e l'ambito di applicazione della disciplina oggetto della legge regionale, mentre la composizione dei collegi arbitrali e' regolata esclusivamente dall'art. 61, il cui sindacato, ai fini della risoluzione dell'incidente, nei termini in cui e' stato sollevato, e' percio' esaustivo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 Cost., dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27). - v. la seguente massima C. red.: S.P.
Massima n. 21850
Nello stabilire che i collegi arbitrali per la risoluzione delle controversie relative a lavori pubblici realizzati nel territorio regionale siano composti da due magistrati, da due funzionari della regione (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal presidente della regione e da un libero professionista, nominato dall'appaltatore, l'art. 61 della legge della regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27, determina, tra l'ente locale committente - al quale, quando esso sia diverso dalla regione, tale facolta' non e' concessa - e l'altro contraente, una evidente disparita' di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost.. Essendo l'arbitrato un modo di risoluzione di controversie tra i soggetti dell'ordinamento, alternativo alla devoluzione di esse al giudice ordinario su concorde volonta' delle parti, una legge che preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed uno privato, non puo' infatti far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto, secondo cui, se e' dato ad una delle parti di designare uno o piu' componenti del collegio che deve decidere la controversia, anche all'altra parte cio' deve essere consentito. Ne' in contrario puo' ritenersi che tale esigenza sia soddisfatta con l'attribuzione ad un altro soggetto pubblico, quale la regione, del potere di nomina di due di essi, giacche' il sistema delle autonomie, nel disegno costituzionale, considera assolutamente distinte le soggettivita' di ciascuno degli enti suddetti e la conseguente attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici dei quali essi siano rispettivamente titolari. Percio' - assorbite le altre censure dedotte, in ordine successivo, in riferimento agli artt. 24 e 117 Cost. - la suindicata norma della legge regionale va dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che tra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia. - Sulla posizione della regione nel sistema delle autonomie cfr. S. n. 343/1991. red.: S.P.
Massima n. 21851
Nel disegno costituzionale il sistema delle autonomie, fatti salvi i poteri di indirizzo della regione, distribuisce con pari dignita' i poteri tra gli enti locali in ragione della cura degli interessi pubblici loro rispettivamente attribuiti, senza possibilita' di sovrapposizione o sostituzione, e tanto meno di tutela, in ragione della maggiore dimensione di alcuni rispetto ad altri. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 della legge della regione Puglia 16 maggio 1985 n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 102 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dell'art. 1 della legge della regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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