Corte costituzionale

Sentenza n. 294/1995

Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/1995
Data di deposito
5 luglio 1995
Data di decisione
26 giugno 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:294

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21727

Come la Corte costituzionale ha avuto modo piu' volte di affermare, il principio della irrevocabi lita' ed incensurabilita' delle decisioni della Corte di cassazione, oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conse guire un accertamento definitivo - il che costi tuisce, del resto, lo scopo stesso dell'attivita' giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche -, e' pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimita' affidata alla medesima Corte di cassazione dall'art. 111 della Costituzione. - V. massime B e C. V. S. nn. 247/1995, 21/1982, 136/1972, 51/1970, 50/1970. red.: G. Conti

Massima n. 21728

Non puo' trovare ingresso in sede di scrutinio di costituzionalita' la richiesta diretta alla introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione avverso le decisioni della Corte di cassazione che, in presenza di determinate condizioni (individuate dal giudice "a quo" nelle statuizioni "implicite o conseguenziali" che non sono state oggetto di contraddittorio), consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Suprema Corte. Una siffatta richiesta di pronuncia additiva e' infatti palese mente inammissibile, comportando l'introduzione di innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralita' di soluzioni e modalita' attuative, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalita' nell'opera di conformazione del processo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massima A e C. V. S. nn. 471/1992, 21/1982, 136/1972. red.: G. Conti

Massima n. 21729

La questione di costituzionalita' degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen., sollevata nella parte in cui non prevedono che in caso di rinvio dalla Corte di cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice che e' competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio, si traduce in realta' nella richiesta alla Corte costituzionale di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio "a quo", e cioe' di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. D'altra parte, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, dalla autorita' di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia di competenza discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massime A e B. Sulla prima parte della massima, v. S. n. 247/1995 e O. n. 410/1994 e 44/1994; sulla seconda, v. S. nn. 25/1989, 237/1976, 216/1976, 132/1970, 51/1970. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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