Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1995

Corte cost., sent. 27 giugno 1995, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/1995
Data di deposito
27 giugno 1995
Data di decisione
15 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:277

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge della Regione Veneto n. 76 del 31 maggio 1980
  • art. 15, legge della Regione Veneto n. 55 del 15 dicembre 1992
  • art. 15, legge della Regione Veneto n. 55 del 15 dicembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 22118

Come la Corte ha gia' affermato, il riconoscimento stesso della competenza legislativa della Regione comporta l'eventualita', legittima di fronte all'art. 3 Cost., alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell'art. 117 Cost.. - V.S. n. 447/1988. red.: S.P.

Massima n. 22120

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disposizione dell'art. 119 Cost. che stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria delle regioni, vale piuttosto a fondare l'autonomia delle regioni nell'utilizzo delle risorse loro assegnate anziche' i vincoli ad esse talora imposti. red.: S.P.

Massima n. 22121

E' da escludersi che nelle impugnate disposizioni dell'art. 11 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 76 - prevedente l'impegno, sul fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro istituito con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (concernente il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative gia' esercitate dal soppresso ONMI) della somma di L. 2.000 milioni per il finanziamento degli asili ex ONMI, ora comunali, e l'assegnazione delle rimanenti disponibilita', con provvedimento della giunta regionale, alle unita' sanitarie locali, ai comuni e alle province - e dell'art. 15 della legge della stessa Regione 15 dicembre 1982, n. 55 - che a sua volta fa confluire le somme di cui al citato art. 10, legge n. 698 del 1975, nel fondo, istituito nel bilancio regionale, destinato al funzionamento degli interventi, dei servizi e delle attivita' socio-assistenziali - la limitata considerazione - rilevata dal giudice 'a quo' - delle esigenze assistenziali dei figli nati fuori del matrimonio non comporta la denunciata deviazione dai fini a cui il fondo suddetto, secondo le leggi statali che lo riguardano, e' destinato, sicche' vanno respinte le censure di incostituzionalita' che in base a tale erronea premessa sono state avanzate. Particolarmente significative in tal senso - oltre al fatto che e' proprio l'art. 10 a ricomprendere nell'assegnazione del fondo tutte le funzioni, al di la' di quelle strettamente attinenti all'assistenza ai figli nati fuori del matrimonio, attribuite a comuni e province - sono infatti, nell'ulteriore svolgimento della legislazione statale sul nuovo assetto delle funzioni regionali e locali e sul quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, fra le altre, le norme degli artt. 126 e 128, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, conformi al disposto dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 335 - che aveva gia' in precedenza previsto che tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione, confluissero, salvo eccezioni, nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni - e la legge 26 aprile 1982, n. 181, che nel determinare l'ammontare del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, vi ricomprende espressamente anche le somme spettanti alle regioni ordinarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 698 del 1975. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., degli artt. 11, legge Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76, e 15, legge Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55). - V. le precedenti massime A e B. red.: S.P.

Massima n. 22122

Nello stabilire che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, l'art. 30 Cost. indica una direttiva al legislatore ordinario, direttiva che, per quanto riguarda le regioni, e' destinata a trovare attuazione nell'ambito dei programmi generali di assistenza da esse posti in essere. E' percio' da escludersi che le impugnate disposizioni dell'art. 11 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 76 - prevedente l'impegno, sul fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (concernente il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative gia' esercitate dal soppresso ONMI) della somma di L. 2.000 milioni per il finanziamento degli asili ex OMNI, ora comunali, e l'assegnazione delle rimanenti disponibilita', con provvedimento della giunta regionale, alle unita' sanitarie locali, ai comuni e alle province - e dell'art. 15 della legge della stessa Regione 15 dicembre 1982, n. 55 - che a sua volta fa confluire le somme di cui al citato art. 10, legge n. 698 del 1975 nel fondo, istituito nel bilancio regionale, destinato al funzionamento degli interventi, dei servizi e delle attivita' socio-assistenziali - possano porsi in contrasto con tale principio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 30 Cost., degli artt. 11, legge Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76, e 15, legge Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55). red.: S.P.

Massima n. 22123

Le impugnate disposizioni dell'art. 11 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 76 - prevedente l'impegno, sul fondo speciale, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (concernente il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative gia' esercitate dal soppresso O.N.M.I.) della somma di L. 2.000 milioni per il finanziamento degli asili ex ONMI, ora comunali, e l'assegnazione delle rimanenti disponibilita', con provvedimento della giunta regionale, alle unita' sanitarie locali, ai comuni e alle province - e dell'art. 15 della legge della stessa Regione 15 dicembre 1982, n. 55 - che a sua volta fa confluire le somme di cui al citato art. 10 della legge n. 698 del 1975 nel fondo, istituito nel bilancio regionale, destinato al funzionamento degli interventi, dei servizi e delle attivita' socio-assistenziali - attengono a profili di organizzazione finanziario-contabile della Regione, ma non possono di per se' considerarsi vere e proprie leggi di spesa. Non si puo', pertanto, per contestarne la legittimita', far richiamo all'art. 81, quarto comma, Cost. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76, e dell'art. 15, legge Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 76 (Ripartizione dei fondi relativi alle funzioni in materia di assistenza e beneficenza) e dell'art. 15 della legge regionale del Veneto 15 dicembre 1982, n. 55 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30, 81 e 119 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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