Corte costituzionale
Sentenza n. 273/1995
Corte cost., sent. 22 giugno 1995, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/1995
- Data di deposito
- 22 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, ultimo co., legge della Regione Abruzzo n. 52 del 13 luglio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 21726
L'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, col prevedere, in ordine alla repressione degli abusi edilizi "in parziale difformita' dalla concessione edilizia", che l'integrale corresponsione della sanzione amministrativa irrogata dal sindaco produce gli effetti che l'art. 22 della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, fa discendere dal rilascio della concessione in sanatoria, ossia l'estinzione del reato (nella specie, di quello previsto dall'art. 20, lett. a), stessa legge), pur non modificando direttamente il sistema delle sanzioni penali delineato dalla legge statale, ha pero' introdotto una regolamentazione del procedimento amministrativo piu' favorevole per il soggetto privato - in quanto prescinde dall'accertamento della inesistenza del "danno urbanistico" - rispetto a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della legge n. 47 del 1985, cosi' da incidere sulla disciplina penalistica. Pertanto, per l'evidente violazione del limite posto dalla riserva alla legge statale della "materia penale" alle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 Cost., - restando assorbite le censure incentrate sugli altri parametri costituzionali invocati - l'art. 11, ultimo comma, della citata legge della Regione Abruzzo, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - Sulla illegittimita' costituzionale di norme di una legge della Provincia di Trento, di contenuto sostanzialmente analogo a quello della disposizione abruzzese 'de qua', S. n. 231/1993. In generale, sulla riserva di disciplina a favore dello Stato nella materia penale come principio di rango costituzionale, v. S. nn. 231/1993, 18/1991, 487/1989 e 179/1986. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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