Corte costituzionale

Sentenza n. 273/1995

Corte cost., sent. 22 giugno 1995, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/1995
Data di deposito
22 giugno 1995
Data di decisione
14 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:273

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, ultimo co., legge della Regione Abruzzo n. 52 del 13 luglio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 21726

L'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, col prevedere, in ordine alla repressione degli abusi edilizi "in parziale difformita' dalla concessione edilizia", che l'integrale corresponsione della sanzione amministrativa irrogata dal sindaco produce gli effetti che l'art. 22 della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, fa discendere dal rilascio della concessione in sanatoria, ossia l'estinzione del reato (nella specie, di quello previsto dall'art. 20, lett. a), stessa legge), pur non modificando direttamente il sistema delle sanzioni penali delineato dalla legge statale, ha pero' introdotto una regolamentazione del procedimento amministrativo piu' favorevole per il soggetto privato - in quanto prescinde dall'accertamento della inesistenza del "danno urbanistico" - rispetto a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della legge n. 47 del 1985, cosi' da incidere sulla disciplina penalistica. Pertanto, per l'evidente violazione del limite posto dalla riserva alla legge statale della "materia penale" alle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 Cost., - restando assorbite le censure incentrate sugli altri parametri costituzionali invocati - l'art. 11, ultimo comma, della citata legge della Regione Abruzzo, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - Sulla illegittimita' costituzionale di norme di una legge della Provincia di Trento, di contenuto sostanzialmente analogo a quello della disposizione abruzzese 'de qua', S. n. 231/1993. In generale, sulla riserva di disciplina a favore dello Stato nella materia penale come principio di rango costituzionale, v. S. nn. 231/1993, 18/1991, 487/1989 e 179/1986. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze