Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1995

Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
247/1995
Data di deposito
16 giugno 1995
Data di decisione
13 giugno 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:247

Norme oggetto del giudizio

  • art. 201, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 21546

Come la Corte ha piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta, e' in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio 'a quo' e non, invece, in una fase processuale anteriore. Percio', nella specie, difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dell'art. 201 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, Cost., per la mancata estensione alle sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche della disposizione stabilita per le decisioni del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) che ammette il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e non anche per violazione di legge. L'incidente, promosso con tre ordinanze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nel corso di altrettanti giudizi di rinvio disposti dalla Corte di cassazione in seguito all'annullamento, per violazione di legge, di sentenze dello stesso Tribunale, investe infatti una norma che, riguardando i limiti del potere della Cassazione in sede di sindacato delle sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, e' applicabile solo nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione e nel caso ha gia' trovato in essi definitiva applicazione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 103, 11 e 113 Cost., dell'art. 201 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. "in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, Cost."). - Sul punto v. O. n. 332/1987 e S. n. 116/1974. Sui limiti in cui si possono sollevare questioni di legittimita' costituzionale nel giudizio di rinvio v. S. nn. 58/1995, 257/1994, 130/1993 e 30/1990. Sulla costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale non puo' chiedersi al giudice delle leggi una sorta di "revisione in grado ulteriore" delle interpretazioni e quindi delle decisioni della Corte di Cassazione, v. S. nn. 456/1989, 25/1989, 21/1982, 237/1976, 218/1976, 116/1975, 136/1972, 132/1970, 51/1970, 50/1970 e O. nn. 410/1994, 44/1994, 758/1988, 332/1987. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'"art. 201 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ((Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)), in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione", sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, in riferimento agli artt. 3, 103, 111 e 113 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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