Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1995
Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1995
- Data di deposito
- 23 maggio 1995
- Data di decisione
- 17 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
- art. 8, comma 4, legge n. 1115 del 5 novembre 1968
Parametri
Massime
Massima n. 21443
La mancata previsione, nell'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio 'a quo') in caso di rioccupazione del disoccupato con rapporto a tempo determinato, della sospensione, anziche' della perdita, dell'indennita' di disoccupazione speciale, non comporta violazione degli artt. 38, 3, 4 e 97 Cost.. La indennita' speciale di disoccupazione regolata dalla disposizione impugnata presuppone infatti, come l'indennita' ordinaria, lo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del regolamento approvato con r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, nessuno dei quali ricorre pero' nella specie. Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione, e, con esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente corrisposto a questo titolo. Tale conseguenza e' fondata precisamente sull'art. 38 Cost. e cio' esclude anche la violazione degli altri parametri costituzionali invocati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 Cost., degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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