Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1995

Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/1995
Data di deposito
23 maggio 1995
Data di decisione
17 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • art. 8, comma 4, legge n. 1115 del 5 novembre 1968

Parametri

Massime

Massima n. 21443

La mancata previsione, nell'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio 'a quo') in caso di rioccupazione del disoccupato con rapporto a tempo determinato, della sospensione, anziche' della perdita, dell'indennita' di disoccupazione speciale, non comporta violazione degli artt. 38, 3, 4 e 97 Cost.. La indennita' speciale di disoccupazione regolata dalla disposizione impugnata presuppone infatti, come l'indennita' ordinaria, lo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del regolamento approvato con r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, nessuno dei quali ricorre pero' nella specie. Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione, e, con esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente corrisposto a questo titolo. Tale conseguenza e' fondata precisamente sull'art. 38 Cost. e cio' esclude anche la violazione degli altri parametri costituzionali invocati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 Cost., degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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