Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1995
Corte cost., sent. 10 maggio 1995, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1995
- Data di deposito
- 10 maggio 1995
- Data di decisione
- 8 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 377 del 15 settembre 1994
- legge n. 497 del 8 agosto 1994
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 377 del 15 settembre 1994
- art. 1, comma 2, lett. c), decreto-legge n. 377 del 15 settembre 1994
- decreto-legge n. 377 del 15 settembre 1994
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 377 del 15 settembre 1994
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994
- art. 69, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- legge n. 491 del 4 dicembre 1993
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- legge n. 47 del 1° marzo 1975
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 491, legge del 4 dicembre 1993
Massime
Massima n. 21395
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa proposta nei confronti del decreto-legge si estende alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione. (Principio ribadito riguardo al ricorso della Regione Lombardia contro gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, delle Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, contenute nel decreto-legge 15 settembre 1994, n. 377). - Cfr. S. nn. 742/1988 e 151/1986, e O. n. 1035/1988. red.: S. Pomodoro
Massima n. 21396
Nell'ambito delle "norme urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale" emanate con il d.l. n. 377 del 1994 (convertito in legge n. 497 del 1994) non puo' ritenersi lesivo delle attribuzioni regionali in materia il disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), attinente al finanziamento di trenta miliardi di lire in favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio, nonche' alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali di avvistamento e al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri. Sotto il primo profilo, infatti, si rileva anzitutto che l'art. 69, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, anche se ha trasferito alle regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, ha peraltro riservato allo Stato l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo, ed inoltre che sarebbe comunque arduo, in tale materia, concepire una gestione non centralizzata, sol che si ponga mente alla molteplicita' delle autorita' impegnate, alla morfologia del territorio, alla dislocazione delle basi, all'utilizzo degli spazi. Quanto, poi, al finanziamento di centri operativi ed al potenziamento di strutture e mezzi terrestri, va ricordato che la Corte costituzionale ha escluso, in piu' occasioni, la illegittimita' di interventi statali attinenti a materie di competenza delle regioni, allorche' essi presentino il carattere della straordinarieta' e che, nella specie, sono ben noti sia il carattere di eccezionale emergenza assunto dal devastante fenomeno degli incendi boschivi, sia l'esigenza di rendere unitaria l'azione delle strutture predisposte per contrastarlo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497). - Sugli interventi statali di carattere straordinario attinenti a materie di competenza regionale, v. S. nn. 36/1992 e 462/1992. Con riferimento alla legge n. 225 del 1992, v. inoltre S. n. 418/1992. red.: S. Pomodoro
Massima n. 21397
Riguardo agli operatori antincendio volontari, mentre l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497), la' dove ne prevede il reclutamento da parte del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, non lede le competenze regionali, quanto alla disposizione dell'art. 2, comma 2, se puo' ritenersi legittima la' dove demanda al Corpo forestale dello Stato di provvedere alla selezione di tali operatori, non altrettanto puo' dirsi quanto al potere, contestualmente attribuito al Corpo, di disciplinarne l'impiego. I principi affermati dalla Corte costituzionale circa le peculiarita' del Corpo forestale - anche in ragione delle sue funzioni di polizia forestale -, la facolta' delle regioni di avvalersene - rispettandone pero' l'organizzazione - e le necessarie intese tra Stato e regioni, vanno infatti armonizzati, da un lato, con la sopravvenuta, integrale devoluzione alle regioni di ogni competenza in materia di servizi antincendi ('ex' art. 69, terzo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e, dall'altro, con la nuova disciplina del volontariato ('ex lege' 11 agosto 1991, n. 266), la quale, nel dettare i principi (qualificabili come generali per la loro attinenza a valori costituzionali) cui deve attenersi la legislazione regionale, riserva ad essa la definizione dell'utilizzo del volontariato all'interno delle strutture pubbliche. Il citato art. 2, comma 2, va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui non riserva il potere d'impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati. - Sul corpo forestale e i rapporti dello stesso con le regioni, v. S. nn. 142/1972 e 772/1988; sulla disciplina del volontariato, v. S. n. 75/1992. red.: S. Pomodoro
Massima n. 21398
Le competenze delle regioni in tema di difesa dagli incendi boschivi e di tutela e gestione delle aree naturali protette risultano violate dalla loro totale esclusione dall'intesa fra i Ministeri delle risorse agricole e dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497), con un finanziamento di cinque miliardi di lire, per l'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, da realizzarsi, con sistemi caratterizzati da rapidita' di installazione e di rilocabilita', nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali, e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio. Al riguardo, infatti, non puo' non farsi applicazione, secondo i principi stabiliti dalla Corte, del disposto dell'art. 1 della legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, circa la necessaria attuazione, in materia, di formule di cooperazione e d'intesa tra Stato e regione. La norma su indicata va percio' dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che all'intesa tra i due Ministeri partecipino anche le regioni interessate. - S. n. 366/1992. red.: S. Pomodoro
Massima n. 21399
Le questioni decise dalla Corte riguardo agli artt. 2, comma 2, e 1, comma 2, lett. b) e c), delle "Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", contenute nel d.l. n. 377 del 1994 (convertito in legge n. 497 del 1994) dimostrano che per la molteplicita' di riferimenti normativi, la pluralita' e convergenza di competenze e soprattutto per la gravita' dell'interesse sotteso, il problema della lotta agli incendi esige un'opera legislativa - in ordine alla quale non puo' non richiamarsi l'attenzione degli organi competenti - che riconduca a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti, secondo un disegno organico e coordinato non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensi' comprensivo di prevenzione dei comportamenti dolosi e colposi, di ripristino dei luoghi e di coinvolgimento della collettivita', sul modello di quanto realizzato in tema di difesa del suolo attraverso la legge 18 maggio 1989, n. 183. red.: S. Pomodoro
Massima n. 21400
Non da' luogo a violazione delle competenze regionali l'art. 3 del d.l. n. 377 del 1994 (convertito in legge n. 497 del 1994) laddove - riguardo ai contributi disposti, per il triennio 1990- 1992, in favore di Sardegna, Liguria e Sicilia (con d.l. n. 415 del 1989, conv. in legge n. 38 del 1990) e successivamente (con d.l. n. 142 del 1991, conv. in legge n. 195 del 1991) per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1993, in favore di altre regioni a statuto ordinario, tra cui la Lombardia, al fine della realizzazione di un sistema di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi - prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni che non abbiano ancora realizzato tali opere, debbano definire i relativi atti di consegna, a pena di revoca della parte non utilizzata dei contributi. In tale disposizione, infatti, non puo' ravvisarsi una ipotesi - come sostenuto dalla Regione ricorrente - di potere sostitutivo esercitato senza garanzie procedimentali, dato che il termine - gia' peraltro portato a centottanta giorni dalla legge di conversione, e poi prorogato, per la stessa durata, una prima volta con il d.l. n. 9 del 1995, e una seconda con il d.l. n. 79 del 1995 - ha una finalita' meramente sollecitatoria di adempimenti cui il finanziamento era condizionato 'ab origine'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gl'incendi boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497, nella parte in cui non estende l'intesa ivi prevista alle regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, nella parte in cui non riserva il potere d'impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera b), e 3, comma 1, del medesimo decreto-legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Veneto e Lombardia con i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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