Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/1995
Corte cost., ord. 6 marzo 1995, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/1995
- Data di deposito
- 6 marzo 1995
- Data di decisione
- 23 febbraio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:82
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21940
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' dubita della legittimita' costituzionale non delle denunciate norme, bensi' dell'interpretazione - da lui peraltro non fatta propria - che di esse, a suo avviso (peraltro non del tutto esatto), verrebbe data in giurisprudenza. red.: G.L. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze