Corte costituzionale

Ordinanza n. 523/1995

Corte cost., ord. 28 dicembre 1995, n. 523

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
523/1995
Data di deposito
28 dicembre 1995
Data di decisione
15 dicembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:523

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 7, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • art. 2, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21989

Il richiamo all'art. 107, terzo comma, Cost. - che mira a precludere qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione nelle qualifiche, o di diversita' per gradi gerarchici tra i magistrati, non sorrette da ragioni di ordine funzionale - , e' inconferente in relazione alla normativa che ha eliminato dall'ordinamento l'istituto dell'allineamento stipendiale, senza incidere sulle qualifiche dei magistrati. Manifesta infondatezza delle residue questioni, gia' dichiarate infondate con la sent. n. 6 del 1994, e quindi manifestamente infondate con le ord. nn. 105 e 394 del 1994. - Sulla portata dell'art. 107, terzo comma, Cost., S. nn. 86/1982, 133/1985, 310/1992, ed O. n. 275/1994. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Cheli Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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