Corte costituzionale
Ordinanza n. 523/1995
Corte cost., ord. 28 dicembre 1995, n. 523
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 523/1995
- Data di deposito
- 28 dicembre 1995
- Data di decisione
- 15 dicembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:523
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 7, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21989
Il richiamo all'art. 107, terzo comma, Cost. - che mira a precludere qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione nelle qualifiche, o di diversita' per gradi gerarchici tra i magistrati, non sorrette da ragioni di ordine funzionale - , e' inconferente in relazione alla normativa che ha eliminato dall'ordinamento l'istituto dell'allineamento stipendiale, senza incidere sulle qualifiche dei magistrati. Manifesta infondatezza delle residue questioni, gia' dichiarate infondate con la sent. n. 6 del 1994, e quindi manifestamente infondate con le ord. nn. 105 e 394 del 1994. - Sulla portata dell'art. 107, terzo comma, Cost., S. nn. 86/1982, 133/1985, 310/1992, ed O. n. 275/1994. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Cheli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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