Corte costituzionale
Ordinanza n. 481/1995
Corte cost., ord. 2 novembre 1995, n. 481
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 481/1995
- Data di deposito
- 2 novembre 1995
- Data di decisione
- 23 ottobre 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:481
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22345
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', non indica quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. La norma impugnata non legittima affatto una ricostruzione del sistema che consenta di scindere sul piano interpretativo i criteri di attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i delitti indicati nel citato art. 51, comma 3-bis a seconda che il giudice per le indagini preliminari debba essere individuato in rapporto ai provvedimenti che lo stesso e' chiamato ad adottare nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero in quella della udienza preliminare, dal momento che soltanto da una espressa previsione in tal senso - che nella specie difetta - potrebbe scaturire una differente distribuzione della competenza per il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente diverse che l'ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nella udienza preliminare. Non sussistendo per l'udienza preliminare alcun dato normativo sulla cui base configurare elementi di "specificita'" che si proiettino sui criteri di competenza per territorio, se ne puo' agevolmente dedurre che la competenza a celebrare l'udienza preliminare non potra' che essere riconosciuta in capo al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. - V. mass. B. red.: G. Conti
Massima n. 22346
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel procedimento 'a quo', la questione di costituzionalita' degli artt. 22 e 23 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del giudice della udienza preliminare (nella specie, g.u.p. distrettuale competente ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), gia' eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento. - V. mass. A. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo con le ordinanze in epigrafe;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal medesimo Tribunale con le ordinanze suddette.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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