Corte costituzionale
Ordinanza n. 405/1995
Corte cost., ord. 26 luglio 1995, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 405/1995
- Data di deposito
- 26 luglio 1995
- Data di decisione
- 20 luglio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:405
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22489
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - come gia' rilevato dalla Corte nella decisione di identica questione - l'effetto lamentato dal giudice 'a quo' non discende dall'applicazione dell'impugnato art. 649 cod. proc. pen.. red.: G. C. rev.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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