Corte costituzionale
Ordinanza n. 40/1995
Corte cost., ord. 13 febbraio 1995, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 40/1995
- Data di deposito
- 13 febbraio 1995
- Data di decisione
- 6 febbraio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:40
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 7, comma 7, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21223
Come si evince dalla stessa formulazione della norma, riferita ai "provvedimenti" di allineamento stipendiale, il divieto stabilito al riguardo, dall'art. 7, del d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge dalla legge 438 dello stesso anno, anche per i provvedimenti con effetti anteriori all'11 luglio 1992, non risulta suscettibile di ledere eventuali giudicati gia' formatisi, la cui concreta esistenza, peraltro, resta rimessa alla valutazione del giudice di merito. Questa interpretazione, del resto, appare gia' adottata nella sentenza n. 6 del 1994 - con la quale diverse altre questioni in materia di allineamento stipendiale sollevate nei confronti della su indicata disposizione sono state ritenute prive di fondamento - laddove la Corte ha riconosciuto che in base a circostanze di fatto possono verificarsi - anche se giustificate - disparita' di trattamento tra coloro che hanno potuto acquisire l'allineamento a causa della formazione di giudicati che riconoscano tale diritto e gli altri soggetti che, pur trovandosi in posizione identica ai primi, non possono piu' giovarsi di tale vantaggio retributivo. Sicche' va respinta la censura di incostituzionalita', che in base al contrario assunto e' stata mossa alla disposizione "de qua". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 102, 113 e 125 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). - V. S. n. 6/1994 (massima F), gia' citata nel testo. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102, 113 e 125 della Costituzione dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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