Corte costituzionale
Ordinanza n. 263/1995
Corte cost., ord. 19 giugno 1995, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 263/1995
- Data di deposito
- 19 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 1, codice penale
- art. 442, comma 2, codice di procedura penale
- legge n. 203 del 12 luglio 1991
- art. 8, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 21645
Come affermato in piu' occasioni dalla Corte, deve ritenersi che la mancata attribuzione al giudice per le indagini preliminari del potere di sindacare la esattezza della imputazione e di riconoscere e applicare le circostanze attenuanti ai fini dell'ammissione del giudizio abbreviato, altrimenti precluso in ragione della contestazione di un reato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, e' coerente rispetto alla funzione di controllo sulla richiesta di giudizio assegnata dal nuovo codice di procedura penale al giudice dell'udienza preliminare e non contrasta con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa. Ne' da tale scelta deriva una lesione del principio della finalita' rieducativa della pena, che non implica in alcun modo la previsione dell'attribuzione di un simile potere al predetto giudice. Analoghi rilievi valgono, del pari, in relazione alle censure riferite alla disciplina sostanziale della circostanza attenuante contemplata dall'impugnato art. 8 a favore del soggetto collaboratore con la giustizia; per la quale va aggiunto, da un lato, che sarebbe "extra ordinem" una addizione normativa tale da renderla applicabile in qualunque fase del procedimento diversa dal giudizio sul merito del reato (onde superare la preclusione al rito speciale) e, dall'altro, che la dedotta peculiarita' della situazione collaborativa non e' idonea a condurre a diversa conclusione in questa sede (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 - "recte" art. 24 - e 27 Cost., degli artt. 442, comma 2, cod. proc. pen., 69, primo comma, cod. pen., e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). - Sulla preclusione del rito abbreviato nei procedimenti per reati punibili, in astratto, con la pena dell'ergastolo, v. S. n. 176/1991. Per questioni analoghe a quella di cui alla massima, v. S. n. 305/1993; O. nn. 163/1992, 204/1994. In generale, sulla non valutabilita' di circostanze attenuanti da parte del giudice dell'udienza preliminare, v. S. nn. 431/1990, 41/1993, 205/1993. red.: G. Conti
Massima n. 21646
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione e' priva di ogni indicazione in ordine alla concreta rilevanza rispetto al processo "a quo", non risultando neppure il tipo di imputazione contestata. - V. massima A. Sulla manifesta inammissibilita' di questioni sollevate in difetto di motivazione circa la rilevanza, v., "ex plurimis", O. nn. 246, 136 e 43/1994. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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