Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1995

Corte cost., ord. 6 giugno 1995, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/1995
Data di deposito
6 giugno 1995
Data di decisione
2 giugno 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:231

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 25-quater, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 25-quater, comma 5, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 25-quater, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21519

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo

Massima n. 21520

Questione gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo

Massima n. 21521

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - costituendo l'istituto del soggiorno cautelare una vera e propria misura di prevenzione, che si aggiunge, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema della misure di prevenzione personali - il fatto che l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una localita' diversa da quella di residenza o di dimora abituale, a differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a seguito della l. n. 256/1993, non determina violazione del principio di eguaglianza, essendo frutto di una scelta discrezionale del legislatore, certamente non irrazionale. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma - nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto -, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con la sentenza n. 419 del 1994;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 419 del 1994;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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