Corte costituzionale
Ordinanza n. 231/1995
Corte cost., ord. 6 giugno 1995, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 231/1995
- Data di deposito
- 6 giugno 1995
- Data di decisione
- 2 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:231
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- art. 25-quater, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 25-quater, comma 5, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 25-quater, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21519
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Massima n. 21520
Questione gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Massima n. 21521
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - costituendo l'istituto del soggiorno cautelare una vera e propria misura di prevenzione, che si aggiunge, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema della misure di prevenzione personali - il fatto che l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una localita' diversa da quella di residenza o di dimora abituale, a differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a seguito della l. n. 256/1993, non determina violazione del principio di eguaglianza, essendo frutto di una scelta discrezionale del legislatore, certamente non irrazionale. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma - nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto -, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con la sentenza n. 419 del 1994;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 419 del 1994;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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