Corte costituzionale
Ordinanza n. 20/1995
Corte cost., ord. 19 gennaio 1995, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 20/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:20
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21220
Da una piana lettura dell'art. 512 cod. proc. pen. emerge che, ai fini della legittimita' della lettura in dibattimento degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, la norma postula la sola condizione della impossibilita' di ripetizione degli stessi, a motivo di fatti o circostanze imprevedibili, fra i quali nulla autorizza ad escludere un'infermita' del teste (da verificarsi sulla base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare) determinante - come nel caso di specie - una assoluta amnesia sui fatti di causa. Se ne ha conferma, del resto, anche dal coordinamento sistematico dell'art. 512, con il terzo comma dell'art. 195, il quale espressamente prevede lo strumento della testimonianza indiretta (anche della polizia giudiziaria) in caso di infermita' del teste diretto che ne renda impossibile l'esame. Vengono quindi meno le censure di incostituzionalita' avanzate in base all'assunto che nell'ipotesi suddetta la lettura in dibattimento non fosse consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., degli artt. 512 e 514 cod. proc. pen.). - Sulla illegittimita' costituzionale del divieto di testimonianza indiretta per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, S. n. 24/1992. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 512 e 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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