Corte costituzionale
Ordinanza n. 170/1995
Corte cost., ord. 16 maggio 1995, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 170/1995
- Data di deposito
- 16 maggio 1995
- Data di decisione
- 15 maggio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 21425
Il principio della liberta' sindacale, sancito dall'art. 39, Cost., di cui e' una specificazione l'art. 14, l. n. 300 del 1970, impone agli imprenditori un mero obbligo negativo di astenersi da ogni comportamento diretto a impedire o a limitare l'attivita' sindacale dei lavoratori - la quale, tuttavia, e' soggetta, nei luoghi di lavoro, alla condizione di non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attivita' aziendale - e quindi garantisce ai lavoratori stessi e alle loro rappresentanze soltanto il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro per trattare materie attinenti ai loro interessi professionali o sindacali e, in genere, per manifestare il proprio pensiero. Conseguentemente, non risulta lesivo di tale principio ne' dei principi di liberta' di associazione e di manifestazione del pensiero, ulteriormente invocati dal giudice rimettente, l'art. 20, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui consente alle sole rappresentanze sindacali aziendali aventi gli indici di rappresentativita' prescritti dall'art. 19, stessa legge, e non anche ai singoli lavoratori, congiuntamente o disgiuntamente, di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unita' produttiva in cui essi prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nel limite di dieci ore annue. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 39, 18 e 21 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: A. M. Marini
Massima n. 21426
Al concetto di iniziativa economica, che determina l'ambito di applicazione dell'art. 41, Cost., e' certamente estranea l'iniziativa sindacale. E' percio' del tutto fuor di luogo far richiamo a tale parametro per contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 20, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui viene consentito alle sole rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell'art. 19, stessa legge, di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unita' produttiva ove essi prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nel limite di dieci ore annue. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 41, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: A. M. Marini
Massima n. 21427
Le norme c.d. promozionali dello statuto dei lavoratori eccedono il contenuto della garanzia costituzionale della liberta' sindacale, per tradursi in un intervento giuridico-istituzionale qualificato da una funzione di sostegno dell'organizzazione sindacale dei lavoratori all'interno delle imprese, comportante obblighi positivi e oneri finanziari a carico dei datori di lavoro. Di conseguenza, trattandosi di una scelta di politica legislativa, il legislatore puo' discrezionalmente limitare la titolarita' dei diritti e dei poteri previsti nel titolo III dello statuto stesso o subordinarne l'esercizio a certe condizioni - come nel caso del diritto di assemblea - in guisa da assicurare che essi operino a sostegno dell'azione di organismi sindacali dotati di effettiva rappresentativita' dei dipendenti dell'azienda. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 20 dello statuto, che riserva il diritto di assemblea alle sole rappresentanze sindacali aziendali - aventi gli indici di rappresentativita' stabiliti dal precedente art. 19 - non puo' ritenersi lesivo del principio di razionalita' ne' del principio di eguaglianza, poiche', sotto tale profilo, e' da escludersi la comparabilita' di dette rappresentanze sia ai singoli lavoratori iscritti ai sindacati esterni sia alle rappresentanze aziendali costituite ex art. 14 statuto, ma prive dei requisiti del citato art. 19. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300). - V., per le ripetute dichiarazioni di non fondatezza concernenti l'art. 19, l. n. 300 del 1970, S. nn. 54/1974, 334/1988 e 30/1990. red.: A. M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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