Corte costituzionale
Ordinanza n. 168/1995
Corte cost., ord. 16 maggio 1995, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 168/1995
- Data di deposito
- 16 maggio 1995
- Data di decisione
- 10 maggio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 21424
Come la Corte ha gia' affermato, l'aver differenziato tra impiego civile e impiego militare, la disciplina del riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - stabilendo l'onerosita' di tale riscatto solo per gli impiegati civili - costituisce frutto di una scelta rientrante nella discrezionalita' che spetta al legislatore in materia, certamente non irragionevole. Pertanto, dato che, a seguito della riforma adottata con l. n. 121 del 1981 (art. 23), il personale di pubblica sicurezza e' stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili dello Stato, con tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli istituti che la modifica dello stato giuridico comporta, e che, per quanto riguarda in particolare gli ufficiali medici, non vale addurre ne' affinita' o analogie di funzioni rispetto ai medici militari ne' l'inferiorita' del limite di eta' pensionabile rispetto al personale civile, ormai elevato al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' (v. art. 33, ult. co., d.P.R. n. 338 del 1982), e' da escludersi che gli impugnati artt. 13 e 32, d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono in favore dei suddetti ufficiali medici della polizia di Stato il computo gratuito, ai fini di pensione, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, si pongano in contrasto con gli invocati parametri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 32, d.P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.). - O. n. 847/1988. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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