Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1995

Corte cost., ord. 16 maggio 1995, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
168/1995
Data di deposito
16 maggio 1995
Data di decisione
10 maggio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 21424

Come la Corte ha gia' affermato, l'aver differenziato tra impiego civile e impiego militare, la disciplina del riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - stabilendo l'onerosita' di tale riscatto solo per gli impiegati civili - costituisce frutto di una scelta rientrante nella discrezionalita' che spetta al legislatore in materia, certamente non irragionevole. Pertanto, dato che, a seguito della riforma adottata con l. n. 121 del 1981 (art. 23), il personale di pubblica sicurezza e' stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili dello Stato, con tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli istituti che la modifica dello stato giuridico comporta, e che, per quanto riguarda in particolare gli ufficiali medici, non vale addurre ne' affinita' o analogie di funzioni rispetto ai medici militari ne' l'inferiorita' del limite di eta' pensionabile rispetto al personale civile, ormai elevato al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' (v. art. 33, ult. co., d.P.R. n. 338 del 1982), e' da escludersi che gli impugnati artt. 13 e 32, d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono in favore dei suddetti ufficiali medici della polizia di Stato il computo gratuito, ai fini di pensione, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, si pongano in contrasto con gli invocati parametri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 32, d.P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.). - O. n. 847/1988. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze