Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1995

Corte cost., ord. 5 maggio 1995, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
150/1995
Data di deposito
5 maggio 1995
Data di decisione
4 maggio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:150

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21382

Il principio della "interruzione giudiziale della permanenza", da cui, secondo la prospettazione dei giudici 'a quibus', puo' derivare che per un unico reato permanente, per il quale la permanenza sia una o piu' volte giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo, non discende dalla applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio in forza del quale chi e' stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile, non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto ('ne bis in idem'). Nella fattispecie, riguardante il reato di cui all'art. 148, n. 2, cod. pen. mil. pace (diserzione), contestato a soggetti gia' condannati per il reato di mancanza alla chiamata in relazione alla perdurante omessa presentazione alle armi proseguita dopo la condanna, l'effetto lamentato dai giudici rimettenti deriva infatti dalla configurazione data dal legislatore ai reati di assenza dal servizio e dalle altre norme che disciplinano la prescrizione del reato permanente (art. 158 cod. pen. e, soprattutto, art. 68 cod. pen. mil. pace) e l'estinzione dell'obbligo del servizio militare (art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237). Non possono quindi essere prese in considerazione, in quanto indirizzate a una disposizione non contenente la disciplina impugnata, le censure di violazione dei principi di personalita' della responsabilita' penale, di legalita' e di uguaglianza mosse dai giudici 'a quibus' all'art. 649 cod. proc. pen. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., dell'art. 649 cod. proc. pen.). red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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