Corte costituzionale
Ordinanza n. 150/1995
Corte cost., ord. 5 maggio 1995, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 150/1995
- Data di deposito
- 5 maggio 1995
- Data di decisione
- 4 maggio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 148, n. 2, codice penale militare di pace
- art. 649, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 21382
Il principio della "interruzione giudiziale della permanenza", da cui, secondo la prospettazione dei giudici 'a quibus', puo' derivare che per un unico reato permanente, per il quale la permanenza sia una o piu' volte giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo, non discende dalla applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio in forza del quale chi e' stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile, non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto ('ne bis in idem'). Nella fattispecie, riguardante il reato di cui all'art. 148, n. 2, cod. pen. mil. pace (diserzione), contestato a soggetti gia' condannati per il reato di mancanza alla chiamata in relazione alla perdurante omessa presentazione alle armi proseguita dopo la condanna, l'effetto lamentato dai giudici rimettenti deriva infatti dalla configurazione data dal legislatore ai reati di assenza dal servizio e dalle altre norme che disciplinano la prescrizione del reato permanente (art. 158 cod. pen. e, soprattutto, art. 68 cod. pen. mil. pace) e l'estinzione dell'obbligo del servizio militare (art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237). Non possono quindi essere prese in considerazione, in quanto indirizzate a una disposizione non contenente la disciplina impugnata, le censure di violazione dei principi di personalita' della responsabilita' penale, di legalita' e di uguaglianza mosse dai giudici 'a quibus' all'art. 649 cod. proc. pen. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., dell'art. 649 cod. proc. pen.). red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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