Corte costituzionale
Ordinanza n. 131/1995
Corte cost., ord. 14 aprile 1995, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 131/1995
- Data di deposito
- 14 aprile 1995
- Data di decisione
- 5 aprile 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:131
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21330
Non contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e degli obblighi di motivazione delle sentenze e di esercizio dell'azione penale l'art. 417 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'assunto del giudice 'a quo', di fronte a una richiesta di rinvio a giudizio assolutamente generica sia in ordine alla formulazione della imputazione sia in ordine alla indicazione delle fonti di prova, non consente al giudice dell'udienza preliminare di emettere una sentenza di non luogo a procedere come pure di dichiarare la nullita' della richiesta. E infatti, qualora nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero a norma dell'art. 417 cod. proc. pen. il fatto sia enunciato in termini di assoluta genericita', cosi' da incidere negativamente sullo svolgimento del contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto di difesa, il giudice dell'udienza preliminare ha il dovere di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione, non diversamente da quanto deve ritenersi, come gia' affermato dalla Corte costituzionale, allorche' il giudice valuti che il fatto sia diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio. Se, poi, il rilievo di genericita' riguarda la indicazione delle fonti di prova, poiche' quel che importa non e' tanto l'aspetto formale della loro indicazione nella richiesta quanto l'effettiva esistenza di esse nel fascicolo, il cui contenuto e' conoscibile dalla difesa, e' evidente che tale aspetto investe il merito della decisione che il giudice deve adottare al termine dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost., dell'art. 417 cod. proc. pen.). - Sul potere del giudice dell'udienza preliminare di invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione, quando ritenga che il fatto sia diverso da come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, v. S. n. 88/1994. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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