Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1994

Corte cost., sent. 24 marzo 1994, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1994
Data di deposito
24 marzo 1994
Data di decisione
10 marzo 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:98

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20481

Pur avendo affermato, in riferimento all'art. 112 Cost., che il potere di impugnazione del pubblico ministero e' un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale e un atto conseguente al suo promovimento, la Corte costituzionale ha tuttavia escluso che esso debba configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa dell'imputato. Le funzioni e i poteri del pubblico ministero, non assistiti da garanzie di intensita' pari a quelle assicurate all'imputato dall'art. 24 Cost. - che non riguarda l'organo di accusa - si configurano infatti in base alla legge ordinaria, censurabile per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.. - Cfr. S. nn. 177/1971 e 363/1991. red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20482

Secondo un indirizzo costante della giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio della "parita' delle armi" tra accusa e imputato, si modula non solo e tanto sull'identita' delle rispettive posizioni, quanto sul raccordo con l'esigenza di non comprimere poteri e facolta' dell'imputato riconducibili al precetto dell'art. 24 Cost.. red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20483

La diversita' dei poteri spettanti ai fini delle impugnazioni nel giudizio abbreviato all'imputato ed al P.M., che - come ritenuto dal giudice 'a quo' - non puo' proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna, e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost.. Peraltro, la limitazione dei poteri del P.M. non e' irragionevole, tenuto anche conto che in altre fasi del processo, lo stesso gode di talune posizioni di vantaggio che comunque l'art. 24 Cost., posto a garanzia del diritto di difesa - inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona - ha valore preminente e non puo' essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa a finalita' deflattive e alla speditezza del processo. Diverso valore ha invece l'art. 112 Cost., invocato dal giudice 'a quo', che puo' invece cedere a fronte di esigenze come quella sopra indicata, salvo il limite dell'idoneita' all'assolvimento dei compiti cui il P.M. e' preposto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione). red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20484

Una volta escluso che gli artt. 443 e 595 cod. proc. pen. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dall'autorita' rimettente, non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - violino gli invocati precetti degli artt. 3 e 112 Cost., non spetta alla Corte stabilire, non ponendosi al riguardo problemi di costituzionalita', se l'assunto del giudice 'a quo' - in cio' confortato da parte della giurisprudenza - per cui la contestata preclusione dell'appello incidentale si fa discendere dalla preclusione (ex art. 443, terzo comma, cod. proc. pen.) dell'appello principale, sia o no esatto. V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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