Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1994
Corte cost., sent. 24 marzo 1994, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1994
- Data di deposito
- 24 marzo 1994
- Data di decisione
- 10 marzo 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 novembre 1988
- art. 30, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 7 settembre 1987
- art. 5, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 65 del 28 novembre 1988
- art. 5, comma 1, lett.e)n.2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 del 7 settembre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 20480
Il sistema delineato dal legislatore statale per il trasporto dei rifiuti speciali per conto terzi, effettuato da chi non sia gia' autorizzato per compiere altre fasi dello smaltimento, implica il controllo preventivo dei soggetti rispetto allo svolgimento del trasporto, controllo che puo' avvenire mediante l'autorizzazione prevista dall'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1982, o con l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi (art. 10 del decreto-legge n. 361 del 1987). La necessita' di autorizzazione per le attivita' di smaltimento dei rifiuti, incluso il trasporto dei rifiuti speciali per conto terzi, e' dunque posta dal legislatore statale, in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia (in particolare alla direttiva 15 luglio 1975, n. 75/442), come principio fondamentale al quale la legislazione regionale deve attenersi. Percio' gli artt. 5, primo comma, lett. e), numero 2, e 30 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, nella parte in cui non includono il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali tra le attivita' soggette ad autorizzazione regionale, limitandosi a prescrivere che i privati che effettuano tale operazione siano provvisti di una bolletta di accompagnamento, si discostano dai principi fondamentali della legislazione statale, e vanno quindi dichiarati illegittimi per violazione dell'art. 116 Cost.. Gli altri profili di incostituzionalita' dedotti, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (interferenza nella riserva di legge statale in materia penale) e all'art. 3 Cost. (ingiustificato privilegio per gli autotrasportatori di rifiuti speciali operanti nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia) restano assorbiti. - Riguardo ai richiamati principi della legislazione statale in materia, v. S. nn. 306/1992 e 192/1987. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti, rispettivamente dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), nella parte in cui non includono il trasporto dei rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attività soggette ad autorizzazione regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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