Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1994

Corte cost., sent. 24 febbraio 1994, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1994
Data di deposito
24 febbraio 1994
Data di decisione
10 febbraio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 12, ter, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
  • art. 8, comma 1, decreto-legge n. 187 del 14 giugno 1993
  • legge n. 296 del 12 agosto 1993
  • legge n. 39 del 28 febbraio 1990
  • art. 7, comma 12, bis, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 20453

L'impugnato art. 7, commi 12 bis e 12 ter, d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche, in base al quale il giudice puo', su istanza dell'interessato o della difesa, disporre l'immediata espulsione, nello Stato di appartenenza o di provenienza, degli stranieri extracomunitari sottoposti a custodia cautelare per determinati delitti, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato, va qualificato, riguardo alla situazione dello straniero sottoposto a custodia cautelare, come norma di carattere processuale e non invece, come sostenuto dalla difesa, norma penale di favore. Deve essere percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta in tal senso, in quanto, data la natura processuale della norma impugnata, una eventuale pronuncia di accoglimento della questione, ben potrebbe avere applicazione nel giudizio 'a quo'. red.: A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20454

In relazione alla misura dell'espulsione di una persona dallo Stato italiano, la posizione dello straniero si rivela del tutto peculiare e non comparabile con quella del cittadino, giacche' solo a quest'ultimo la Costituzione ha riconosciuto, per il suo legame ontologico con la comunita' nazionale e per la presenza di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, una posizione di liberta' in ordine all'ingresso ed alla permanenza nel territorio italiano, la cui regolamentazione, con riguardo agli stranieri, e' invece collegata alla ponderazione - spettante in via primaria al legislatore con il solo limite della manifesta irragionevolezza - di svariati interessi pubblici quali, ad esempio, la sicurezza e la sanita' pubblica, l'ordine pubblico, vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione. Deve percio' escludersi la violazione del principio di uguaglianza per il fatto che solo nei riguardi degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o condannati con sentenza passata in giudicato sia prevista l'applicabilita' della misura dell'espulsione dallo Stato italiano. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, d.l. 30 dicembre 1989 n. 416 conv. con modif. in l. 28 febbraio 1990, n. 39 come introdotti dall'art. 8, primo comma, l. 12 agosto 1993 n. 296). - In tema di sindacabilita' delle scelte discrezionali del legislatore v. S. nn. 144/1970 e 104/1969. red.: A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20455

La scelta del legislatore di permettere, (mediante la misura dell'espulsione dello straniero), la sospensione dell'esecuzione della custodia cautelare o della pena, contestualmente all'allontanamento definitivo dal territorio dello Stato, non appare arbitraria ne' irragionevole trovando, da un lato, giustificazione nell'interesse pubblico di ridurre l'enorme affollamento carcerario, di per se' difficilmente compatibile con un efficace perseguimento della funzione rieducativa della pena, ed essendo, dall'altro, la concreta applicazione della misura, circoscritta a determinate ipotesi nel caso di straniero sottoposto a custodia cautelare, mentre nel caso di stranieri condannati con sentenza definitiva, e' subordinata alla circostanza che la pena, anche se residua di una maggiore, non superi i tre anni di reclusione. Ne' puo' infine essere considerato arbitrario elemento di favore nei confronti dello straniero la subordinazione del provvedimento di espulsione alla richiesta dell'interessato, rappresentando, invece, un requisito diretto ad armonizzare la condizione dello straniero ai valori costituzionali cui il legislatore deve rifarsi nel prevedere una misura incidente sulla liberta' personale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. con modif. in l. 28 febbraio 1990, n. 39, come introdotto dall'art. 8, primo comma, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. con mod. in l. 12 agosto 1993, n. 296). red.: A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20456

La questione concernente l'adozione, da parte del giudice, su istanza dell'interessato, del provvedimento di espulsione dello straniero sottoposto a custodia cautelare, si presenta come ipotetica in riferimento alla prospettata lesione del principio della funzione rieducativa della pena, in quanto oggetto del giudizio 'a quo' e' l'adozione dell'ordinanza di espulsione ai sensi dell'art. 7, comma 12 ter, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, riguardo ad un soggetto sottoposto a custodia cautelare nei cui confronti, quindi, non e' ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna. Per le stesse ragioni risulta non pertinente, rispetto allo stesso giudizio 'a quo', l'asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiche' il giudice rimettente lamenta che l'adozione del provvedimento di espulsione renderebbe estremamente difficoltosa la esecuzione della pena in concreto irrogata, con conseguente spreco di attivita' giurisdizionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12 ter, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. con modif. in l. 18 febbraio 1990, n. 39 come introdotto dall'art. 8, primo comma, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. con mod. in l. 12 agosto 1993, n. 296, sollevata in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 97 Cost.). red.: A.P. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12- bis e 12- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini e apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Bergamo, sezione feriale, e dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché dal Tribunale di Bergamo, prima sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del sopra menzionato art. 7, comma 12- ter, sollevate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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