Corte costituzionale
Sentenza n. 458/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 458
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 458/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:458
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 589 del 7 ottobre 1993
- circolare del ministero industria, comm. e artigianato n. 589 del 7 ottobre 1993
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 137, ultimo co., Costituzione
- art. 118, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 14, legge n. 845 del 21 dicembre 1978
- art. 17, comma 1, lett. b, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 21340
La delimitazione dei confini tra attribuzioni statali e regionali in materia di esami collegati all'istruzione ed alle attivita' professionali segue un criterio di distinzione delle rispettive competenze collegato alle finalita' che gli esami adempiono. In caso di esami che, in base all'accertamento dell'idoneita' all'esercizio di una professione (alla quale pure i corsi possono essere preordinati) ne consentono l'esercizio, mediante l'iscrizione in appositi albi o ruoli, sull'intero territorio nazionale, non vi e' dubbio, dato che l'esame non costituisce soltanto il complemento ed il completamento del corso di formazione professionale, di competenza regionale, che sia necessaria una disciplina unitaria, di competenza statale. - Cfr. S. nn. 216/1976, 89/1977, 165/1989, 245/1990, 346/1991, 341/1992, 441/1992 e 21/1994.
Massima n. 21341
La disposizione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1993 n. 589 - oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - con la quale, riguardo agli esami previsti per l'iscrizione nel ruolo, presso la camera di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, si determina la composizione della commissione giudicatrice, si differenzia - contro quanto ha sostenuto la ricorrente - dall'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, annullato dalla Corte costituzionale in precedente conflitto di attribuzione per violazione della competenza regionale in materia di formazione professionale, con sentenza n. 391 del 1991. Quest'ultimo infatti, a parte la diversita' di contesto in cui si colloca, pur basandosi anch'esso sulla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina della professione dell'agente di affari in mediazione, e pur riguardando anch'esso la composizione della commissione giudicatrice degli esami per agente d'affari, ancorava la composizione della commissione a ciascun corso preparatorio, e la configurava quale elemento finale interno al corso stesso, mentre nella nuova disposizione regolamentare gli esami e la commissione giudicatrice sono riferiti esclusivamente al momento della verifica dei requisiti per l'esercizio professionale. Non puo' quindi dirsi che la norma del regolamento del 1993 sia viziata da violazione di giudicato costituzionale. - V. la seguente massima C.
Massima n. 21362
Gli esami previsti dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (concernente la disciplina della professione del mediatore), esami che essendovi egualmente ammessi anche coloro che, non avendo frequentato alcun corso, abbiano maturato per un tempo prefissato una specifica esperienza lavorativa, non sono necessariamente collegati alla frequenza di un corso preparatorio, costituiscono una particolare verifica di idoneita' professionale, sostitutiva di un titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) rilasciato dallo Stato. E poiche' l'iscrizione nel ruolo tenuto presso ciascuna camera di commercio, cui l'esame consente di accedere, abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione in tutto il territorio nazionale (art. 3 della citata legge n. 39 del 1989) - cio' che dimostra trattarsi di materia sicuramente rientrante nelle attribuzioni statali - e' da escludersi, nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia, che la impugnata disposizione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1993 n. 589, con cui si determina la composizione della commissione giudicatrice, abbia inciso sulle competenze regionali in materia di istruzione professionale e artigiana e di formazione professionale di cui agli artt. 117 e 118 Cost. e 27 della legge quadro n. 845 del 1978. Ne' puo' sostenersi che la norma regolamentare in questione sia - in contrasto col principio di cui all'art. 17, primo comma, lett. b), e terzo comma, legge n. 400 del 1988 - priva di base legislativa, giacche', anche se la competenza del Ministro al riguardo e' prevista espressamente dal citato art. 3 della legge n. 39 del 1989, solo per le "materie" e "modalita'" dell'esame , la formazione delle commissioni giudicatrici, un presupposto organizzativo dell'esame, rientra, riguardo tale - come la Corte ha gia' riconosciuto in altro giudizio - nelle sue "modalita'". Pertanto, restando assorbito il profilo del ricorso relativo alla forma del provvedimento, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per l'industria, commercio e artigianato, il potere, come sopra esercitato, di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame 'de quo'. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame prescritto per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione, esercitato con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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