Corte costituzionale
Sentenza n. 446/1994
Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 446
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 446/1994
- Data di deposito
- 23 dicembre 1994
- Data di decisione
- 12 dicembre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:446
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 26 maggio 1994
- art. 28, comma 3, ter, legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
- art. 28, comma 3, bis, legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
- art. 1, legge della Regione siciliana del 26 maggio 1994
- art. 28, comma 3, quater, legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
- art. 28, comma 3, quinquies, legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
- art. 28, comma 3, septies, legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
- art. 2, legge della Regione siciliana del 26 maggio 1994
- art. 3, legge della Regione siciliana del 26 maggio 1994
Parametri
- art. 34, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 127, comma 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 21289
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui atto e' oggetto di contestazione. (Nella specie, con ordinanza letta in udienza, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento dell'Italkali S.p.a. nel giudizio di costituzionalita' avente ad oggetto la legge regionale siciliana approvata il 26 maggio 1994). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21290
L'impugnazione statale di norme legislative regionali non e' generica, ma adeguatamente definita, se il ricorso - oltre a indicare i parametri costituzionali che si assumono violati - deduca, come nel caso di specie, la pretesa irragionevolezza delle norme impugnate e la violazione del principio di "corretta amministrazione", da intendersi nel senso di buon andamento della p.a.. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta - sotto il profilo della genericita' delle censure - dalla Regione siciliana in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21291
Le censure di legittimita' non si distinguono da quelle di merito per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, bensi' soltanto per il dato formale che nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in norme della Costituzione ovvero di legge. Ne' il riferimento alle finalita' sociali, economiche ovvero di politica generale della norma denunciata comporta un giudizio di merito, quando sia funzionale al tentativo di dimostrare la pretesa violazione di parametri costituzionali e segnatamente del principio di buon andamento. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata - sull'assunto che le censure toccherebbero il merito delle scelte legislative - dalla Regione siciliana in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. S. nn. 991/1988, 266/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21292
Il giudizio della Corte costituzionale sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento della p.a. non puo' che consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative che riguardi la palese arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, e non puo' spingersi, invece, a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate dal legislatore, modi che attengono per l'appunto al merito delle scelte operate; ne', tanto meno, puo' implicare una revisione o riformulazione della ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore. - v. S. n. 390/1989; per applicazione di tali criteri, v. la successiva massima E. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21293
Il legislatore siciliano, estendendo il beneficio del "prepensionamento" a tutti i dipendenti dell'Italkali non riammessi all'attivita' lavorativa (anziche' ai soli dipendenti in esubero a seguito di piani di ristrutturazione di singole unita' produttive), ha operato una scelta che e' giustificata dalla situazione di fermo produttivo totale verificatasi nel settore dei sali potassici, e che non puo' ritenersi in contrasto con i canoni di ragionevolezza e di buon andamento, atteso che il giudizio della Corte in ordine al rispetto di questi ultimi puo' consistere solo in una valutazione esterna delle scelte legislative, ma non puo' spingersi a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 bis all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21294
La legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 non estende il beneficio del prepensionamento ai dipendenti dell'Italkali che non lo avevano richiesto - pur avendone facolta' - in occasione dei piani di ristrutturazione originariamente contemplati dalla legge regionale n. 25 del 1993, onde non sussistono i vizi di incostituzionalita' ipotizzati in base all'assunto interpretativo contrario. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21295
La scelta del legislatore siciliano di ammettere anche i dipendenti dell'Italkali licenziati per giusta causa al beneficio del prepensionamento (nei termini estensivi in cui esso e' disciplinato dalla legge regionale approvata il 26 maggio 1994), risulta plausibile e giustificata alla luce dei generali orientamenti, secondo cui i motivi della cessazione dal servizio non devono incidere sui trattamenti di fine rapporto, attesa l'intangibilita' di questi ultimi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21296
E' ammissibile la censura di incostituzionalita' per violazione del principio della certezza del diritto, se, invocando tale principio, il ricorso statale intenda, in realta', proporre il problema della legittimita' delle leggi che si riflettono retroattivamente su situazioni gia' definite. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dalla Regione siciliana sull'assunto che l'invocato principio non assurgerebbe a dignita' di parametro costituzionale). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21297
La legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - escludendo dai benefici del prepensionamento i dipendenti dell'Italkali che lavorano nelle unita' produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione contemplati dalla precedente legge regionale n. 25 del 1993 - non intende affatto revocare benefici gia' concessi da quest'ultima, ma solo limitare l'applicabilita' dei piu' estesi benefici previsti dalla nuova legge ai lavoratori del settore dei sali potassici, escludendone quelli del settore del salgemma: e cio' in ragione del fatto che nell'un settore, e non nell'altro, si e' verificata quella situazione di totale fermo produttivo (e di conseguente impossibilita' di formulare piani di ristrutturazione) che ha indotto il legislatore regionale ad ampliare la ristretta facolta' di prepensionamento originariamente prevista per entrambi i settori. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3-quater all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21298
Come gia' altre volte affermato dalla Corte, sono inammissibili le questioni che "non contengono elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure" ovvero che non sono sorrette da adeguata motivazione che consenta, tra l'altro, di "determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita' e di verificare l'eventuale arbitrarieta', pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di legittimita' prospettati". Nella specie, la questione di costituzionalita' della norma siciliana che autorizza l'amministrazione regionale ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti dell'Italkali che fruiscono delle provvidenze statali 'ex lege' n. 223 del 1991, va dichiarata inammissibile, in quanto la sua prospettazione sembrerebbe evidenziare un problema attinente all'utilita' in se' della disposizione denunciata, in relazione, tra l'altro, all'attendibilita' e verificabilita' delle situazioni in essa ipotizzate. (Questione concernente l'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 quinquies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - v. S. nn. 342/1990, 85/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21299
Il principio che le regioni ordinarie - conformemente a quanto previsto dalla legge quadro n. 335 del 1976 - possono rinviare al momento della legge annuale di bilancio la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, senza con cio' violare l'art. 81, comma quarto, Cost., puo' valere anche nei confronti della Regione Siciliana, non essendo tale possibilita' preclusa dall'art. 7 della legge regionale n. 47 del 1977, che regola la materia del bilancio e della contabilita' siciliana. Pertanto, la legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, laddove si limita a indicare per il solo esercizio in corso la copertura degli oneri connessi al prepensionamento dei lavoratori dell'Italkali, non contrasta con l'art. 81, comma quarto, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 septies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. S. nn. 26/1991, 331/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21300
Le questioni di costituzionalita' dell'art. 2 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - sollevate dal Commissario dello Stato denunciando come pleonastica ed incongrua la disposizione riguardante l'adozione di eventuali provvedimenti immediati di decadenza o revoca delle concessioni nei confronti della Italkali s.p.a., nonche' come inattendibile la prevista ingiunzione ad essa di un termine per la ripresa dell'attivita' estrattiva (a fronte della volonta' di abbandonarla, manifestata dalla stessa societa') - si risolvono in critiche che tutt'al piu' mettono in discussione la tecnica di redazione della disposizione stessa o la plausibilita' del suo contenuto, ma non assumono, nonostante l'invocazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la consistenza di censure apprezzabili sul piano della conformita' o meno a Costituzione dell'articolo denunciato. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I.
Massima n. 21301
L'art. 2 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui prevede l'obbligo della Italkali di reinserire prioritariamente nell'azienda i lavoratori messi in mobilita', che fruiscono delle provvidenze 'ex lege' n. 223 del 1991, va inteso rettamente nel senso che l'obbligo intanto insorge in quanto la societa' stessa decida di assumere nuovo personale, e in tali limiti non comporta un "imponibile di manodopera " ne' incide sul dimensionamento e sull'organizzazione interna dell'impresa, bensi' recepisce soltanto il principio secondo cui i lavoratori messi in mobilita' hanno la preferenza in caso di nuove assunzioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del suddetto art. 2, in riferimento all'art. 41 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21302
L'art. 97, comma primo, Cost., nel far riferimento all'imparzialita', intende aver riguardo alla pubblica amministrazione, enunciando un principio fondamentale cui deve uniformarsi in tutte le sua articolazioni l'organizzazione dei pubblici uffici, si' da ispirare anche l'opera del legislatore nell'emanazione di leggi aventi ad oggetto tale organizzazione. Pertanto, e' improprio e inidoneo il richiamo all'imparzialita' 'ex' art. 97 al fine di porre il diverso problema del modo in cui il legislatore si sarebbe rapportato, nella specie, agli interessi sottostanti alla legge dallo stesso emanata. - v. massima seguente. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21303
La questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - sollevata sotto il profilo della violazione del principio di imparzialita', in quanto il previsto trasferimento all'E.S.P.I. della quota di capitale detenuta dall'E.M.S. nell'Italkali sarebbe uno "strumento surrettizio" volto a influire su un giudizio civile in corso - va dichiarata inammissibile, sia perche' il ricorso statale non spiega se ed in qual modo la norma si traduca in una vera e propria interferenza sulla funzione del giudice (cosi' da assumere rilievo costituzionale), sia perche' e' improprio e inidoneo il richiamo, quale parametro, dell'art. 97 Cost.. - Sul significato e la portata dell'imparzialita' 'ex' art. 97, comma primo, Cost., v. la precedente massima. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994 (Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini) nella parte in cui aggiunge il comma 3-quinquies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nonché dell'art. 2 della medesima legge approvata il 26 maggio 1994, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3-bis, 3- ter e 3-quater all'art. 28 della predetta legge n. 25 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3-septies all'art. 28 della citata legge n. 25 del 1993, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
5) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge regionale approvata il 26 maggio 1994, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze