Corte costituzionale

Sentenza n. 420/1994

Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 420

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
420/1994
Data di deposito
7 dicembre 1994
Data di decisione
5 dicembre 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:420

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 16, comma 17, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 3, comma 11, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 15, comma 4, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 323 del 27 agosto 1993
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 323 del 27 agosto 1993
  • comb.disp., legge n. 422 del 27 ottobre 1993
  • art. 8, comma 7, legge n. 223 del 6 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21244

L'omessa impugnazione delle norme del d.l. n. 323 del 1990 che, in via temporanea e transitoria, concorrono a disciplinare la posizione dei soggetti a favore dei quali sono state assentite le concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, non esclude - nelle controversie relative a tali concessioni - la sussistenza di un'autonoma e distinta rilevanza della questione di costituzionalita' delle norme della legge n. 223 del 1990 recanti la disciplina "a regime" delle concessioni per l'emittenza nazionale privata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' - per asserito difetto di rilevanza - della questione sollevata censurando la sola legge n. 223 del 1990 e non anche il d.l. n. 323 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21321

Correttamente il giudice 'a quo' - intendendo censurare il regime provvisorio dell'emittenza televisiva privata in ambito nazionale - ha sollevato questione di costituzionalita' unicamente dell'art. 1, comma terzo, d.l. n. 323 del 1993, e non anche degli artt. 3, comma secondo, e 11, comma terzo, dello stesso d.l., essendo soltanto la prima disposizione direttamente rilevante nel giudizio sulla legittimita' degli atti amministrativi impugnati. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura di Stato sull'assunto che le tre disposizioni sarebbero reciprocamente interferenti). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21322

La mancanza, nel d.l. n. 323 del 1994, di una norma diretta ad evitare l'insorgenza di posizioni dominanti nel settore dell'emittenza televisiva privata (e, in ispecie, ad impedire che uno stesso soggetto sia titolare di tre concessioni) e' giustificata dal non irragionevole intento del legislatore di cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente, in funzione della sopravvenuta necessita' di revisione del primo piano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive ed in attesa della prevista riforma della disciplina "a regime" contenuta nella l. n. 223 del 1990. Ne' la censurata mancanza travalica il limite minimo del pluralismo al di la' del quale risulta violato l'art. 21 Cost., atteso che essa riguarda un contesto temporalmente limitato a non piu' di tre anni e connotato da una piu' ampia platea di emittenti legittimate alla diffusione televisiva (essendo consentita la prosecuzione nell'esercizio degli impianti censiti non soltanto ai titolari delle concessioni assentite, ma anche a quelli precedentemente operanti in regime autorizzatorio). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. con modif. nella l. 27 ottobre 1993, n. 422, in combinato disposto con l'art. 15, comma quarto, e con l'art. 8, comma settimo, della l. 6 agosto 1990, n. 223). - Oggetto della questione (come rilevato nella motivazione della pronuncia) e' in realta' il solo art. 1, comma terzo, del d.l. n. 323 del 1993. Sulla disciplina posta dal precedente d.l. n. 807 del 1984, v. S. n. 826/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21323

L'art. 3, comma undicesimo, della l. 6 agosto 1990 n. 223, - interpretato in senso adeguato ai principi di eguaglianza e di tutela del pluralismo - esige che, nel settore della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, le reti assentite siano (nei limiti delle compatibilita' tecniche) tendenzialmente equivalenti quanto ad illuminazione del territorio e dislocazione degli impianti, e che l'eventuale insufficienza di frequenza disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto possibile, in modo complessivamente bilanciato su tutte le reti nazionali. Alla stregua di tale interpretazione, deve percio' escludersi la denunciata possibilita' che l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalita', pianifichi le reti nazionali in maniera tale da creare disparita' di trattamento tra concessionari, sotto il profilo oggettivo della maggiore copertura attribuita ad un'emittente piuttosto che a un'altra. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21324

Come gia' affermato dalla Corte, i criteri previsti dalla l.n. 223 del 1990 per la formazione delle graduatorie dei privati aspiranti alla concessione per l'esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva hanno carattere oggettivo e sono predeterminati dalla legge in modo tale da escludere rilevanti margini di discrezionalita' da parte delle autorita' amministrative. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 16, comma diciassettesimo, e 34 della l. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 Cost.). - V. S. n. 112/1993 red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21325

La (eventuale) dichiarazione di incostituzionalita' dei limiti di concentrazione nel settore dell'emittenza televisiva privata, previsti dall'art. 15, comma quarto, della L. n. 223 del 1990, non determinata un "vuoto" normativo (ne', dunque, l'arretramento verso la mancanza di alcun limite alla titolarita' di concessioni plurime), giacche' la disciplina "ponte" contenuta nel d.l. n. 323 del 1993 - giudicata dalla Corte non costituzionalmente illegittima - assicura la permanenza, nel periodo di transizione e limitatamente ad esso, della provvisoria legittimazione dei concessionari gia' assentiti a proseguire nella attivita' di trasmissione con gli impianti censiti.(In base a tale asserto, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura di Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma quarto, cit.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21326

Condizione indifettibile per il superamento della riserva statale dell'attivita' di radiodiffusione e' costituita da un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti, le quali in questo settore possono non solo alterare le regole della concorrenza, ma anche condurre ad una situazione di oligopolio, che in se' pone a rischio il valore fondamentale del pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero: pluralismo "esterno" che condiziona il carattere misto del sistema delle radiodiffusioni come attivita' di preminente interesse generale, e che si coniuga - risultandone rafforzato - con il pluralismo "interno" (quale emerge, come principio fondamentale del sistema radiotelevisivo, dall'art.1, comma secondo, L. n. 223 del 1990), senza pero' alcuna fungibilita' o surrogazione dell'uno all'altro, avendo entrambi una propria dimensione e collocazione. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21327

L'art. 15, comma quarto, della L. n.223 del 1990 - prevedendo che uno stesso soggetto privato non puo' essere titolare di piu' di tre concessioni televisive nazionali su nove assentibili ai privati (ovvero su un totale di dodici complessive), ne' puo' superare il 25 per cento del numero globale di reti previste - fissa un limite di concentrazione inadeguato a garantire il necessario rispetto del pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo, mostrandosi diretto a legittimare stabilmente (ed, anzi, a rafforzare, stante il previsto "tetto" di nove reti private assentibili) una posizione privata dominante in atto gia' esistente, anziche' muoversi nella direzione di contenerla e ridimensionarla gradualmente. Ne' e' ragionevole che nel settore televisivo - sottoposto a regine concessorio e connotato dalla particolare diffusivita' e pervasivita'dello strumento di comunicazione - il legislatore del 1990 abbia stabilito un divieto di concentrazioni meno rigoroso di quello vigente nel settore della stampa. Pertanto, l'art. 15, comma quarto, della L. 6 agosto 1990 n. 223, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 21 Cost., nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva. Con la conseguenza che - ferma restando l'inadeguatezza del limite percentuale del 25 per cento delle reti complessivamente disponibili - il legislatore dovra'sollecitamente emanare una nuova disciplina conforme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (ad esempio, ridurre il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto, oppure ampliare, ove l'evoluzione tecnologica lo consenta, il numero delle reti complessivamente assentibili). - nel senso che il legislatore e' vincolato ad impedire la formazione di posizione dominanti nell'emittenza privata e favorire il pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo (cosi'da garantire il diritto all'informazione e la liberta'di manifestazione del pensiero); v. S. nn. 112/93, 826/1988, 148/1981; nel senso che l'esistenza di un'emittenza pubblica non vale a bilanciare la posizione dominante di un soggetto nel settore privato, v. S. n. 826/1988, 225/1974 e 148/1981. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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