Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1994

Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 419

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
419/1994
Data di deposito
7 dicembre 1994
Data di decisione
24 novembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:419

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25-quater, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • art. 25-quater, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 25-quater, comma 5, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21051

L'istituto del "soggiorno cautelare" previsto dall'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) recante provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, costituisce indubbiamente (al di la' dei dubbi che puo' suscitare il 'nomen iuris' adoperato) una vera e propria nuova misura di prevenzione, la quale viene ad aggiungersi, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure di prevenzione personali, che trova la sua regolamentazione essenziale nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nonche' nelle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 22 maggio 1975, n. 152. Inoltre, a seguito dell'abrogazione - ex art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - della norma che ne prevedeva una durata triennale, l'istituto ha perso l'originario carattere temporaneo ed eccezionale, entrando cosi' in via permanente a far parte dell'ordinamento giuridico. red.: S.P.

Massima n. 21052

Alla luce dei principi gia' elaborati dalla Corte, e che vanno pienamente ribaditi, secondo cui l'elemento qualificante della restrizione della liberta' personale deve individuarsi nella "degradazione giuridica" del soggetto, e per aversi degradazione giuridica occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus', non puo' negarsi che l'istituto del "soggiorno cautelare" previsto dall'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) recante provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, presenti, nel complesso delle sue prescrizioni (obbligo di soggiorno in una localita' determinata - peraltro normalmente, anche se non necessariamente, diversa da quella di residenza o di dimora abituale -; serie di prescrizioni che, in assenza di specifiche indicazioni, non possono che essere quelle tipiche delle ordinarie misure di prevenzione) un contenuto afflittivo tale da integrare senz'altro una menomazione della dignita' della persona, ricadendo quindi pienamente sotto la sfera precettiva dell'art. 13 Cost. - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operativita' dei precetti costituzionali relativi alla liberta' di circolazione e soggiorno e alla liberta' personale, v. S. nn. 2/1956, 45/1960, e ancora 68/1964, nonche' O. n. 384/1987. red.: S.P.

Massima n. 21053

L'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) la' dove delinea i presupposti applicativi della misura del "soggiorno cautelare" ivi previsto, pur potendo essere formulato piu' chiaramente, si presta tuttavia ad essere interpretato in modo aderente ai requisiti richiesti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dal rispetto del principio di legalita' sancito, anche per le misure di prevenzione, dagli artt. 13, secondo comma, e 25, terzo comma, Cost. L'omesso riferimento, nella norma, all'esigenza che il giudizio prognostico si fondi sulla sussistenza di elementi di fatto, in ossequio al principio del ripudio del mero sospetto, come presupposto per l'applicazione della misura, non impedisce che esso possa - e quindi debba - considerarsi implicito nella stessa. La formula adoperata, inoltre, soddisfa il requisito della tassativa indicazione dei reati che si intendono prevenire, mediante il rinvio a quelli, di particolare gravita', indicati nell'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., che, pur nella loro eterogeneita', trovano un elemento unificante nella previsione che i soggetti interessati si accingano a compierli "avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-bis cod. pen.". Cio' e' sufficiente a far si' che la disposizione censurata sfugga alla richiesta pronuncia di incostituzionalita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto). - S. nn. 23/1964 e 177/1980. red.: S.P.

Massima n. 21054

In base ai principi elaborati nella giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo alla indefettibilita', in ossequio agli artt. 13 e 24 Cost., in tutte le misure che incidono sulla liberta' personale e quindi anche nelle misure di prevenzione, dell'intervento del giudice, con le necessarie garanzie difensive, deve ritenersi non solo che il pubblico ministero (organo non giurisdizionale, ma pur sempre autorita' giudiziaria) possa - com'e' ovvio - assumere la veste di semplice soggetto proponente la misura (come e' del resto previsto nella rimanente normativa in materia), ma anche che deve altresi' ritenersi compatibile con i richiamati principi una disciplina che attribuisca ad esso il potere di disporre la misura medesima, purche' pero' con carattere di provvisorieta', e quindi esclusivamente nell'ambito di un procedimento che, entro brevi termini, conduca necessariamente all'adozione del provvedimento definitivo da parte di un giudice, con il rispetto delle garanzie della difesa. Percio' l'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 356) secondo il quale il procuratore nazionale antimafia dispone, in via definitiva, la misura del "soggiorno cautelare" - che non rileva in contrario che sia di durata non superiore all'anno - va dichiarato illegittimo, per violazione dei su citati precetti costituzionali, nella parte in cui non prevede che il soggiorno cautelare possa essere ordinato, dallo stesso procuratore, con decreto motivato, soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure ivi previste. La 'reductio ad legitimitatem' cosi' operata, escludendo una, non necessaria, caducazione pura e semplice della norma 'de qua', risponde all'esigenza di assicurare la perdurante operativita' dell'istituto, quale strumento di tutela di interessi di primario rilievo costituzionale. Alla decisione adottata consegue, peraltro, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, stessa legge, che, presupponendo il carattere definitivo del provvedimento del procuratore nazionale antimafia, prevede che solo eventualmente, in sede di riesame, il tribunale possa intervenire nella procedura. - Riguardo al necessario rispetto, in materia, della "garanzia giurisdizionale", v. S. nn. 11/1956, 3/1974, 113/1975, 53/1968, 76/1970, 168/1972, 69/1975 e 177/1980. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma - nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto -, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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