Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1994
Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1994
- Data di deposito
- 17 febbraio 1994
- Data di decisione
- 7 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 4 febbraio 1988
Parametri
- legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 1, comma 6, legge n. 550 del 19 dicembre 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 1, comma 6, legge n. 550 del 22 dicembre 1987
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 20431
Dalla delega per la riforma tributaria conferita al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' derivato, in ragione anche delle proroghe e dei rinnovi della delega stessa, un ampio quadro di disciplina che, partendo dai principi e criteri direttivi di cui alla stessa legge n. 825 del 1971, si e' venuto man mano componendo, attraverso ripetuti interventi del legislatore delegato volti a puntualizzare e ad esplicitare meglio i postulati del nuovo ordinamento tributario, secondo indirizzi in cui emerge il persistente riferimento alle esigenze di coordinamento, di correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate. Di cio' e' traccia anche nelle leggi aventi ad oggetto la proroga, il rinnovo e, talora, l'ampliamento della delega, senza trascurare, di fronte alle difficolta' interpretative cui sovente hanno dato luogo, nel tempo, le varie norme introdotte, anche l'obiettivo di pervenire ad assicurare certezza e stabilita' ai rapporti giuridici tributari. Di questo quadro di riferimento normativo e' parte integrante la legge 29 dicembre 1987, n. 550, che, una volta intervenuto, in seguito ai decreti del Presidente della Repubblica in data 29 settembre 1973, il testo unico delle imposte sui redditi emanato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e in concomitanza con la sua entrata in vigore (1 gennaio 1988), autorizzo' (art. 1, sesto comma) l'emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione e transitorie, nonche' delle disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme in esso contenute. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20432
In materia di tassabilita' degli interessi corrisposti alle imprese per ritardato rimborso dei crediti di imposta, poiche' sotto l'impero della disciplina apprestata dal d.P.R. n. 597 del 1973 si discuteva, sulla base di controverse interpretazioni degli artt. 41, 44 e 52, della tassabilita' dei suddetti interessi, ritenuti generalmente compensativi del mancato godimento del danaro a causa del ritardo nella restituzione delle somme pagate in eccedenza a titolo di imposta, e' intervenuto il nuovo testo unico n. 917 del 1986 che ha superato ogni incertezza al riguardo giacche', dopo avere, nell'art. 41, comma primo, lett. a) e b), specificato gli interessi che sostituiscono redditi di capitale, ha precisato, a proposito dei redditi di impresa, intesi come redditi che derivano dall'esercizio delle imprese commerciali (art. 52), che gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio (art. 56). Pertanto, col rendere applicabili, sulla base di una delle possibili interpretazioni della normativa pregressa, le norme del testo unico n. 917 anche per i periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1 gennaio 1988) a condizione che la dichiarazione presentata a suo tempo dal contribuente risulti ad esse conforme, l'impugnato art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 appare in linea con gli obiettivi del legislatore delegante, ribaditi dalla legge n. 550 del 1987, di dare una razionale e coordinata sistemazione delle disposizioni contenute nei decreti del 1973 con le norme successivamente emanate, e di dare un assetto definitivo a quelle specifiche materie nelle quali si erano posti dubbi e incertezze interpretative, senza quindi urtare ne' con il principio di razionalita' ne' con quello della capacita' contributiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 - in relazione alla legge 22 dicembre 1987, n. 550, art. 1, comma 6 -, 3 e 53 Cost., dell'art. 36, d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). - v. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), per contrasto con gli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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