Corte costituzionale
Sentenza n. 373/1994
Corte cost., sent. 27 ottobre 1994, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 373/1994
- Data di deposito
- 27 ottobre 1994
- Data di decisione
- 24 ottobre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:373
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 13, Costituzione
- art. 6, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 20880
Non puo' la Corte costituzionale pronunciarsi sul merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 della legge n. 81 del 1987 - Cost., nei confronti degli artt. 250 e 245 del d. lgs. n. 271 del 1989, per la inapplicabilita', dagli stessi sancita, nei procedimenti di cui e' prevista la prosecuzione con il rito disciplinato dal codice abrogato, della disposizione dell'art. 309, comma ottavo, del nuovo codice, prevedente, riguardo al riesame, da parte del tribunale, dei provvedimenti che dispongono misure coercitive, l'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 st. cd., previo avviso all'imputato e deposito degli atti in cancelleria. Condizionata com'e' dalle esigenze connesse al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento processuale, la disciplina transitoria dettata riguardo a tale passaggio non irragionevolmente consente - come la Corte ha in piu' occasioni riconosciuto - la ultrattivita' di norme che sono espressione di un sistema caratterizzato dalla segretezza istruttoria, dall'unicita' del fascicolo processuale e da tutte le "anomalie" connaturate alla scomparsa figura del giudice istruttore. Non e' dunque consentito alla Corte disporre un meccanico trasferimento della disciplina del codice del 1988 - qual'e' quello richiesto, nel caso, dal giudice rimettente - a procedimenti instaurati con il vecchio rito e contraddistinti dai suddetti elementi ostativi. Atteso che, per soddisfare il formulato 'petitum', sono profilabili diverse soluzioni, necessariamente appartenenti alla sfera di discrezionalita' del legislatore, volte a modulare sia l'intervento delle parti all'udienza camerale sia la conoscenza degli atti relativi al fascicolo processuale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 250 e 245, d. lgs. 28 luglio 1988, n. 271, 'in parte qua'). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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