Corte costituzionale
Sentenza n. 362/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 362/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, n. 3, decreto-legge n. 71 del 22 marzo 1993
- legge n. 151 del 20 maggio 1993
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 20774
Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' irricevibile l'atto di costituzione di parte depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25 della l. n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20775
La questione di costituzionalita' concernente le modalita' di rimborso, da parte dell'INPS, degli sgravi contributivi spettanti alle imprese in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, va dichiarata inammissibile per difetto di un presupposto essenziale della rilevanza, risultando nel caso di specie gia' accertata, con sentenza passata in giudicato, la mancanza del requisito dell'industrialita' dell'impresa, necessario per l'ammissione agli sgravi 'ex lege' n. 1089 del 1968, e non potendo ritenersi che tale requisito sia venuto meno - come affermato dal giudice 'a quo' - in forza delle norme sopravvenute o della pronuncia costituzionale su citata. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 1, n. 3, d.l. 22 marzo 1993, n. 71, conv. in l. 20 maggio 1993, n. 151, nella parte in cui dispone la rateizzazione decennale, senza aggravio di rivalutazione monetaria ed interessi, delle somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi contributivi). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Crotone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze