Corte costituzionale

Sentenza n. 362/1994

Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 362

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
362/1994
Data di deposito
27 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:362

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, n. 3, decreto-legge n. 71 del 22 marzo 1993
  • legge n. 151 del 20 maggio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20774

Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' irricevibile l'atto di costituzione di parte depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25 della l. n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20775

La questione di costituzionalita' concernente le modalita' di rimborso, da parte dell'INPS, degli sgravi contributivi spettanti alle imprese in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, va dichiarata inammissibile per difetto di un presupposto essenziale della rilevanza, risultando nel caso di specie gia' accertata, con sentenza passata in giudicato, la mancanza del requisito dell'industrialita' dell'impresa, necessario per l'ammissione agli sgravi 'ex lege' n. 1089 del 1968, e non potendo ritenersi che tale requisito sia venuto meno - come affermato dal giudice 'a quo' - in forza delle norme sopravvenute o della pronuncia costituzionale su citata. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 1, n. 3, d.l. 22 marzo 1993, n. 71, conv. in l. 20 maggio 1993, n. 151, nella parte in cui dispone la rateizzazione decennale, senza aggravio di rivalutazione monetaria ed interessi, delle somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi contributivi). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Crotone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze