Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1994

Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 357

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
357/1994
Data di deposito
27 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:357

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 4-bis, comma 1, II periodo, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 4-bis, comma 1, I periodo, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 15, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20960

Anche alla luce dei relativi atti parlamentari, il regime scaturito dalle modifiche apportate all'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, dell'ordinamento penitenziario, dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, in materia di condizioni per la concessione dei benefici penitenziari in favore di condannati per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata individuati nel primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis, e' compendiabile nelle seguenti proposizioni: a) i condannati per i suddetti delitti non possono ottenere i benefici se non e' raggiunta la prova certa della rottura dei collegamenti tra essi e l'ambiente criminale di cui facevano parte; b) tale prova non puo' considerarsi raggiunta se l'interessato non collabori efficacemente con la giustizia a norma dell'art. 58 ter; c) proprio perche' la collaborazione, a prescindere dai risultati che essa puo' produrre nella lotta contro il crimine, e' presa in considerazione dalla norma quale dimostrazione del distacco del condannato dal mondo della criminalita' organizzata, essa puo' valere ai fini della concessione dei benefici anche se oggettivamente irrilevante, qualora cio' trovi giustificazione o nella marginalita' della partecipazione criminosa (art. 114 e 116, secondo comma, cod. pen.) o in altri indici legali (art. 62, n. 6, cod. pen.). Inoltre, come gia' affermato dalla Corte, alla collaborazione oggettivamente irrilevante e' equiparata la collaborazione impossibile, perche' (ricorrendo gli altri requisiti) fatti e responsabilita' sono gia' stati completamente acclarati o perche' la posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore. - S. n. 306/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20961

Poiche' dalle assai ristrette ipotesi normative che condizionano la concessione dei benefici penitenziari in favore di condannati per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata, tra le quali quella dell'utile collaborazione con la giustizia, si rinviene la 'ratio' della non preclusivita' della collaborazione oggettivamente irrilevante, che si collega tra l'altro alla marginalita' della partecipazione del soggetto nel contesto del sodalizio criminoso, tale da non rendere concretamente possibile una condotta collaborativa significativa, risulta irragionevolmente discriminato, ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari, il condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone, al di la' dei casi di applicazione degli artt. 62, n. 6, 114 e 116, secondo comma, cod. pen., non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., come risulti dall'accertamento della sua responsabilita' definita con la sentenza di condanna. Conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 Cost., dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a) d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, -e restando inevitabilmente preclusa, per l'intangibilita' del giudicato, ogni diversa valutazione degli organi che presiedono alla fase esecutiva- renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamento con la criminalita' organizzata. - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20962

Una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale del secondo periodo del primo comma dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1973, nella parte in cui non prevede che i benefici carcerari possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, si rende superflua la questione sollevata riguardo al primo periodo del medesimo comma, nella parte in cui, relativamente ai condannati per taluno dei delitti ivi indicati, subordina la concedibilita' dei benefici carcerari alla collaborazione con la giustizia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a) d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 355). - V. la precedente massima B. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del primo periodo del medesimo art. 4-bis, primo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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