Corte costituzionale
Sentenza n. 342/1994
Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/1994
- Data di deposito
- 25 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:342
Norme oggetto del giudizio
- parag. 1.1, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- parag. 1.2, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- parag. 1.3, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- parag. 2.4, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- parag. 3.1, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- parag. 3.2, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- parag. 3.4, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- parag. 3.5, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- parag. 5.1, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
Parametri
- art. 124, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 13, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 118, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 125, Costituzione
- art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
Massime
Massima n. 21128
Il potere statale di sostituirsi alle Regioni nell'esercizio di attivita' amministrative ad esse spettanti puo' essere attribuito soltanto ad organi di Governo, e tale non e' il Commissario del Governo, il quale svolge un ruolo di rappresentanza dello Stato nel territorio regionale ed e' strumento del coordinamento su base paritaria delle funzioni amministrative statali con quelle regionali. - v. S. nn. 43/1992, 386/1991, 117/1988; sui poteri del Commissario del Governo, v. S. nn. 218/1993, 497/1992, 242/1989 (concernenti, rispettivamente, i poteri di impulso, di acquisizione della documentazione legislativa regionale, e di proposta al Presidente del Consiglio dei ministri in vista dell'adozione di atti di indirizzo e coordinamento). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21129
Il paragrafo 1.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 non conferisce al Commissario del Governo poteri lesivi dell'autonomia regionale, giacche' l'"unita' di indirizzo" che il Commissario e' chiamato ad assicurare a livello regionale riguarda soltanto le amministrazioni periferiche dello Stato, e non determina vincoli giuridici a carico delle regioni, mentre l'"adeguatezza dell'azione amministrativa" si identifica, nella sostanza, con il buon andamento della p.a.; quanto all'"attuazione coordinata dei programmi statali e regionali", al Commissario non e' devoluto il coordinamento ne' interventi sostitutivi dell'amministrazione regionale, ma e' affidata, invece, un'attivita' di rilevazione e di stimolo, informando poi il Presidente del Consiglio sullo stato dei lavori. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 1.1, nei termini precisati in motivazione). - nel senso che il coordinamento commissariale non determina vincoli giuridici per le regioni, v. S. nn. 359/1993, 218/1993, 497/1992, 43/1992, 386/1991, 242/1989 e (con grande chiarezza) 177/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21130
L'invio al Commissario del Governo dei progetti legislativi e di altri atti deliberativi della Regione - previsto dal paragrafo 1.2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - non prefigura alcun controllo sui medesimi atti, ma e' finalizzato soltanto ad assicurare al Commissario un'adeguata informazione. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 1.2, nei termini precisati in motivazione. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21131
Il paragrafo 1.3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 non attribuisce al Commissario del Governo un autonomo potere sostitutivo degli organi regionali inattivi, bensi' gli affida il compito di mera esecuzione delle delibere del Consiglio dei ministri e degli atti ministeriali emanati in sostituzione della regione inadempiente. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 1.3, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21132
Il paragrafo 2.4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, prevedendo che il Commissario del Governo convochi conferenze tra i rappresentanti degli uffici decentrati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, contempla un potere non esercitabile nei confronti delle Regioni. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 2.4, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21133
Ai sensi dell'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, il Commissario del Governo puo' solo promuovere le riunioni di coordinamento ivi previste, mentre spetta al Presidente della Regione presiederle, e, dunque, anche convocarle formalmente. Pertanto, non spetta allo Stato - e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri - il potere di emanare direttive ai Commissari di Governo affinche' questi convochino, in luogo del Presidente della Regione, le suddette riunioni di coordinamento; conseguentemente va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21134
Rientra nella competenza del Presidente della Regione, costituzionalmente attribuitagli, il potere di stabilire se invitare rappresentanti degli enti locali al momento di convocare le riunioni di coordinamento fra rappresentanti regionali e funzionari statali previste dall'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, salvi i poteri di impulso e di proposta del Commissario del Governo. Pertanto, non spetta allo Stato prevedere - attraverso la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - modalita' per l'integrazione delle suddette riunioni di coordinamento, pretermettendo il Presidente della Regione e richiedendo solo l'intesa tra il Commissario del Governo e il prefetto della Provincia interessata; conseguentemente, va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.2 della direttiva stessa. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21135
Gli accordi che - in base al paragrafo 3.4. della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - possono essere stipulati a conclusione delle riunioni di coordinamento previste dall'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, non costituiscono una nuova classe di atti formali, identificati da precisi effetti giuridici, ma implicano - in coerenza con il canone generale di leale collaborazione - un onere di reciproca informazione fra il Presidente della Regione e il Commissario del Governo sulle iniziative volte a dar seguito a quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 3.4., nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21136
Il paragrafo 3.5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - prevedendo che, in caso di mancato accordo nelle riunioni di coordinamento di cui all'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, il Commissario del Governo puo' proporre la convocazione della Conferenza permanente tra Stato e regioni per la trattazione delle questioni non risolte - non lede le attribuzioni regionali, giacche' la proposta commissariale e' subordinata all'intesa con il Presidente della Giunta regionale. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari del Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 3.5, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21137
La possibilita' - prevista dal paragrafo 5.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - che il Commissario del Governo acquisisca informazioni provenienti anche da aziende regionali, inerisce al ruolo spettante al Commissario per tutto quanto attiene all'acquisizione e trasmissione di informazioni e dati "da" e "verso" la regione. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 5.1, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, emanare direttive ai Commissari di Governo affinché questi convochino, in luogo del Presidente della Regione, le riunioni di coordinamento previste dall'art. 13, comma 1, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; che non spetta allo Stato prevedere, attraverso la direttiva anzidetta, modalità per l'integrazione delle riunioni di coordinamento prima specificate, pretermettendo il Presidente della Regione e richiedendo solo l'intesa tra il Commissario del Governo e il prefetto della provincia interessata; conseguentemente annulla, nelle parti indicate, i paragrafi nn. 3.1. e 3.2. della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993;
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, emanare direttive ai Commissari di Governo nelle materie oggetto dei paragrafi 1.1., 1.2., 1.3., 2.4., 3.4., 3.5. e 5.1. della direttiva del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1993, nei termini precisati in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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