Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1994

Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
340/1994
Data di deposito
25 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:340

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 2, legge n. 191 del 31 maggio 1975
  • art. 3, legge n. 269 del 11 agosto 1991
  • art. 22, comma 1, n. 6, legge n. 191 del 31 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 21083

Riguardo ai requisiti richiesti per ottenere la dispensa dal servizio di leva, in seguito all'abrogazione del gia' previsto riferimento alla necessita' di assicurare i mezzi di sussistenza alla famiglia, la legge 11 agosto 1991, n. 269 -che ampia i casi di dispensa anche in considerazione delle sopravvenute minori esigenze quantitative della leva- ha compreso fra questi, con l'art. 3, l'appartenenza a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, in tal modo dando una esclusiva valenza al contributo che la comunita' familiare, unitariamente considerata quale autonoma realta' sociale e giuridica, ha dato alla leva militare, e conseguentemente attribuendo alla dispensa, in coerenza con i valori, il precetto ed i programmi di cui all'art. 31 Cost., la funzione di provvidenza per l'agevolazione delle famiglie numerose. In questa prospettiva e' percio' palesemente irrazionale che, in tale mutato contesto normativo, in contrasto con le suddette finalita', per potersi accordare la dispensa all'iscritto di cui due fratelli abbiano gia' adempiuto, o stiano adempiendo l'obbligo di leva, l'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, continui ad imporre la ulteriore condizione consistente nel non avere un altro fratello, vivente e di eta' non inferiore ai quaranta anni, gia' goduto del beneficio, escludendo cosi' la dispensa proprio quando la famiglia e' piu' numerosa. Per superare tale esito, del tutto incoerente con l'art. 3, oltre che con l'art. 31, primo comma, Cost. -assorbiti gli altri profili dedotti- e' peraltro sufficiente, degli impugnati commi primo e secondo del citato art. 23, dichiarare illegittimo il secondo, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi in cui non e' applicabile il primo comma dello stesso art. 23, il numero 6) dell'art. 22, primo comma. - Sull'art. 23, primo comma, legge n. 191 del 1975, in questione pero' diversa, anche per i parametri di scrutinio, da quella in oggetto, v. la decisione di manifesta inammissibilita' pronunciata con O. n. 423/1992. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede il numero 6) dell'art. 22, primo comma, tra le ipotesi in cui non è applicabile il primo comma dell'art. 23 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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