Corte costituzionale
Sentenza n. 338/1994
Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 338/1994
- Data di deposito
- 25 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 8, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 7, comma 7, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 2, comma 3, lett. d, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 2, comma 1, lett. c, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
- art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. h), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 21086
Poiche' l'art. 1 della legge n. 421 del 1991, di delega al Governo in materia di sanita', enuncia tra le proprie finalita' l'ottimale e razionale utilizzazione delle risorse e la migliore efficienza del servizio sanitario nazionale, di modo che il riordinamento si espande, in via generale, allo studio ed all'applicazione di nuovi modelli organizzativi, non si ravvisa eccesso di delega nella disposizione adottata dal legislatore delegato, con la quale, nel procedere al riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si sono estese le finalita' di tali istituti sino a comprendere la ricerca, non solo nel campo biomedico, ma anche nel settore dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, il cui studio viene a costituire, del resto, un elemento strettamente connesso alla ricerca biologica; esso infatti consente l'elaborazione e la verifica di protocolli di diagnosi e cura che richiedono attivita' coordinate e complesse, la cui fattibilita' in rapporto ai profili organizzativi e' necessario valutare, per apprezzare la possibilita' di un'effettiva diffusione applicativa della ricerca, elaborando i relativi modelli di prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 - in relazione a l. 23 ottobre 1992, n. 421 - 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, primo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. n. 124/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21087
Posto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur mantenendo la propria caratterizzazione ed autonomia, per la parte assistenziale erano in passato considerati presidi ospedalieri multizonali, come tali direttamente classificati non dalla legge regionale nell'ambito della programmazione sanitaria, ma in base alla legge statale per il solo fatto del riconoscimento, la qualifica di ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, attribuita dall'art. 1, terzo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269 alle strutture ed ai presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e' coerente con le caratteristiche proprie degli istituti e con il complessivo riordinamento della materia sanitaria disposto in attuazione della delega concessa dalla legge n. 421/1992, cosi' trovando detti istituti razionale collocazione anche nella nuova figura - distinta dall'"azienda" unita' sanitaria locale - delle "aziende" ospedaliere, costituite dagli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, aventi personalita' giuridica e piena autonomia, secondo lo schema organizzativo dei servizi sanitari attuato con il d.lgs. n. 502 del 1992. Tali caratteristiche consentono quindi di escludere che la qualificazione di detti istituti come ospedali di rilevo nazionale, sulla base di criteri prefissati, ed il loro riconoscimento, che avviene con la dovuta partecipazione delle regioni, possano rappresentare una rottura del "sistema chiuso" delineato dalla legge di delega n. 421/1992 per limitare le scorporo dalle unita' sanitarie locali degli ospedali da costituire in aziende (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 - in relazione a l. 23 ottobre 1992, n. 421 - 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, terzo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. n. 355/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21088
Nell'ambito del riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attuato con il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, la mancata previsione, nella disciplina del loro riconoscimento, del parere della singola regione interessata sottrae una competenza consultiva ad essa in precedenza attribuita (dall'art. 42, secondo comma, della l. n. 833/1978), senza che cio' sia giustificato dal mutato sistema complessivo, in contrasto, quindi, con i principi della legge di delega n. 421/1992; permane inoltre l'esigenza della partecipazione regionale, attraverso il parere, alla suddetta procedura di riconoscimento in ragione dell'attivita' di assistenza, finanziata dalle regioni, che tali istituti svolgono, senza che il suddetto parere delle singole regioni possa ritenersi assorbito o sostituito, data la diversita', da quello richiesto alla Conferenza Stato-regioni. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, nella parte in cui non prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca e' sentita la regione interessata. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21089
Nell'ambito del riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attuato con il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, la disposizione, che rimette ad un successivo regolamento la disciplina concernente la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli stessi istituti, fa venir meno la garanzia della presenza di rappresentanti della regione in detti organi collegiali di gestione e di controllo interno, in precedenza ad essa attribuita dagli artt. 6 e 8 d.P.R. n. 617/1980, senza che cio' trovi fondamento in alcun esplicito principio della legge di delega n. 421/1992, ne' sia reso necessario dal contesto complessivo del riordinamento del settore; sussiste invero l'esigenza di una partecipazione regionale in tali organi, tenuto conto dell'attivita' di assistenza svolta dagli istituti. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, secondo comma, e 8 d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, nella parte in cui non prevedono che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalita' giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 387 del 1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21090
Nei rapporti tra Stato e regioni interventi in sostituzione di una mancata intesa tra Stato e Conferenza Stato-regioni o in assenza di un parere a quest'ultima richiesto non sono contrari a Costituzione, a condizione che il Governo, nell'adottare il provvedimento sul quale non e' intercorsa l'intesa nel termine previsto o non e' stato espresso il parere, fornisca un'adeguata motivazione; tale obbligo non necessita di una previsione specifica in ogni disposizione che richiede il parere o l'intesa, giacche' esso e' connaturato al principio di leale cooperazione al quale si deve ispirare il sistema complessivo dei rapporti tra Stato e regioni, con la conseguenza che, anche in assenza di una esplicita e ripetuta previsione, sussiste un dovere di correttezza nella tempestiva convocazione della Conferenza, chiamata ad esprimere il proprio parere o l'intesa, ed un obbligo di motivazione in rapporto alla mancata espressione del parere o dell'intesa anche in relazione al rispetto o meno dei termini previsti. Alla luce di tali principi - senz'altro applicabili, anche in mancanza di specifiche previsioni, nel caso di specie - non e' fondata, sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione e della lesione dell'autonomia regionale, la censura della norma secondo cui, nella disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, lo Stato puo' adottare comunque i provvedimenti di revisione di riconoscimenti gia' attribuiti anche quando, richiesto il parere o l'intesa con la Conferenza Stato- regioni, tale atto non sia reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 7, primo e settimo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. nn. 116/1994 e 204/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21091
Il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, recante il riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attribuendo al Ministro della sanita' "l'attivita' di controllo" e demandando ad un regolamento governativo la disciplina degli atti degli istituti sottoposti a controllo e del relativo procedimento, non ha sottratto alle regioni, come inesattamente ritenuto dalle regioni ricorrenti, ogni possibilita' di vigilanza sulle attivita' di ricovero e cura svolte dagli stessi istituti. A parte alcuni controlli gia' aboliti o diversamente disciplinati dalla legge n. 412/1991 (con disposizione gia' ritenuta dalla Corte costituzionalmente legittima), tenuto conto della qualificazione delle strutture e dei presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, come tali "assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di ciascun istituto" (art. 1, terzo comma, d.lgs. n. 269/1993), operano infatti per la parte assistenziale i controlli regionali che il decreto legislativo n. 502/1992 prevede per le aziende ospedaliere, purche' compatibili con le preminenti finalita' di studio e di ricerca proprie degli istituti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 2, primo comma, lett. c, e terzo comma, lett. d, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. n. 356/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21092
Il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, recante il riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevedendo che l'attivita' di ricerca degli istituti e' finanziata direttamente dallo Stato e che l'attivita' di assistenza sanitaria e' invece finanziata dalle regioni sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale di alta specialita', non appare lesivo della legge di delega e delle competenze regionali sotto il profilo della lamentata impossibilita' di programmazione e di controllo della spesa da parte delle regioni per l'attivita' sanitaria. Infatti la qualificazione delle strutture e dei presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione ne determina, per la parte assistenziale, il regime finanziario, che e' quello proprio delle omologhe "aziende", la cui gestione e' informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate, con un finanziamento la cui concreta determinazione e' riservata alle regioni entro una misura massima (in una percentuale pari cioe' all'80% dei costi complessivi, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 502/1992). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 6, terzo e quinto comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca è sentita la regione interessata;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 2, primo comma, lettera c), e terzo comma, lettera d); 6, terzo e quinto comma; 7, primo e settimo comma; 8 dello stesso decreto legislativo, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, sollevate dalle regioni Emilia-Romagna e Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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