Corte costituzionale
Sentenza n. 317/1994
Corte cost., sent. 20 luglio 1994, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 317/1994
- Data di deposito
- 20 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:317
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 6, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 8, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 13, comma 1, lett. d), legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 28, comma 4, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 28, comma 6, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 28, comma 5, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 4, comma 4, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, comma 11, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 18, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 13, comma 1, lett. a), legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 28, comma 7, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 28, comma 1, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 28, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 21105
I fari sono strutture che interessano la sicurezza della navigazione, e quindi opere di preminente interesse nazionale; pertanto - benche' non indicati tra le opere di competenza statale dall'art. 5, comma sesto, della legge n. 84 del 1994 - essi rientrano tuttora nella competenza dello Stato alla stregua della (precedente) formulazione dell'art. 88 del d.P.R. n. 616 del 1977 e il relativo onere di spesa e' a carico dello Stato stesso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma sesto, legge 28 gennaio 1994, n. 84, sollevata sul presupposto che tale norma avrebbe attribuito le opere relative ai fari alla competenza delle regioni senza risorse corrispondenti). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21106
L'art. 5, comma ottavo, della l. 28 gennaio 1994, n. 84, pone a carico dello Stato gli oneri per opere di grande infrastrutturazione nei porti della categoria II, classi I e II, lasciando in tale ambito alle regioni la possibilita' di interventi facoltativi - rimessi alla discrezionalita' regionale - da realizzarsi in concorso con lo Stato o in sostituzione di esso; pertanto, deve escludersi che il suddetto articolo comporti per le regioni oneri maggiori di quelli previsti dalla precedente legislazione in materia portuale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21107
L'art. 13, comma primo, lett. d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, indicando fra le risorse finanziarie delle autorita' portuali i "contributi delle Regioni", non prevede alcuna contribuzione obbligatoria, ma si riferisce ai contributi volontariamente erogabili, secondo proprie valutazioni, dagli enti territoriali, di guisa che non sussiste la denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21108
L'art. 28, commi quarto, quinto e sesto, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - disponendo l'acquisizione al bilancio statale dei proventi di tasse e di diritti marittimi, nonche' della tassa di ancoraggio e della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate - non viola l'autonomia finanziaria delle regioni e degli altri enti territoriali interessati, in quanto i suddetti proventi, devoluti allo Stato, hanno natura tributaria. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21109
L'art. 4, comma quarto, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - attribuendo al Ministro dei trasporti e della navigazione il potere di determinare, con proprio decreto, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali anche dei porti turistici o di pesca, e di individuare gli scali propri di ogni categoria - non lede le competenze regionali in materia di opere pubbliche, di turismo e di pesca; infatti, il provvedimento ministeriale ha carattere meramente classificatorio ed e' emesso in esito al riscontro di criteri ed elementi predeterminati dalla stessa legge, e comunque i commi quinto e sesto del suddetto articolo prevedono interventi regionali (parere sullo schema di decreto, iniziativa per la revisione delle caratteristiche e della classificazione) tali da garantire in modo adeguato l'esigenza di partecipazione dell'ente al procedimento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21110
L'art. 5, comma undicesimo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - sottoponendo gli interventi da attuarsi dalle regioni nella materia portuale a "direttive di coordinamento" del Ministro dei trasporti e della navigazione - non lede le prerogative regionali, giacche' le suddette direttive hanno contenuto tecnico, ed il potere di coordinamento tecnico puo' legittimamente esercitarsi prescindendo dall'osservanza delle prescrizioni - sostanziali e procedimentali - che caratterizzano l'attivita' tipica di indirizzo e coordinamento, estranea al caso in esame. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - cfr. S. nn. 355/1993, 49/1991. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21111
L'art. 18 della legge n. 84 del 1994 - attribuendo alle autorita' portuali o marittime poteri di concessione di aree e banchine ad imprese, per l'espletamento di operazioni portuali, di attivita' relative ai passeggeri nonche' di servizi di preminente interesse commerciale e industriale - si riferisce alla gestione di beni del demanio per finalita' diverse da quelle turistiche e ricreative, e dunque a materie diverse da quelle interessate dalla delega di funzioni amministrative alle regioni prevista dall'art. 59, d.P.R. n. 616 del 1977 (ribadita dall'art. 6, d.l. n. 400 del 1993, conv. in legge n. 494 del 1993). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in connessione con l'art. 13, comma primo, lett. a), della stessa legge, il quale ultimo assegna alle autorita' portuali il potere di determinare i canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi e i canoni di concessioni di aree destinati a porti turistici). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21112
Non e' ingiustificato, ne' lesivo dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle regioni, che il legislatore - riordinando la materia portuale - preveda un meccanismo di assunzione, da parte dello Stato, degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle organizzazioni portuali entro il 31 dicembre 1993, e di altri oneri fino al limite complessivo di mille miliardi, correlativamente devolvendo al bilancio statale, fino all'anno successivo a quello di completa estinzione degli oneri, il 50 per cento del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate; tale meccanismo, infatti, consente correttamente di far fronte ad oneri inerenti al sistema di riorganizzazione del lavoro portuale con mezzi acquisiti, a titolo tributario, nell'ambito del sistema stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 28, comma settimo, in collegamento con il comma primo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21113
Il conferimento, da parte di una legge, di attribuzioni e competenze ai soggetti ed enti chiamati ad attuarne le finalita', non deve necessariamente e strettamente accompagnarsi alla considerazione del momento economico e finanziario, giacche' e' nella fase propriamente operativa (suscettibile anche di essere regolata per legge) che gli aspetti finanziari vanno approfonditamente valutati; pertanto, la legge n. 84 del 1994 non e' censurabile - in riferimento all'art. 81 Cost. - per aver attribuito alle regioni competenze in materia portuale senza indicazione di mezzi finanziari per far fronte ad essi, ben potendo la provvista finanziaria essere regolata dalla legge attuativa, ovvero mediante ricorso alle disponibilita' dei fondi statali e regionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5, comma ottavo, 13, comma primo, lett. d), 18 e 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sollevata in riferimento all'art. 81 Cost.). - Sui diversi criteri di valutazione delle "leggi di spesa" e delle leggi meramente attributive di competenze, v. S. nn. 357/1993, 356/1992, 123/1992, 12/1987, nonche' O. n. 69/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi sesto ed ottavo, 13, comma primo, lett. a) e d), 18 e 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma quarto, e 5, comma undicesimo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sopra menzionata, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il detto ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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