Corte costituzionale

Sentenza n. 304/1994

Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
304/1994
Data di deposito
15 luglio 1994
Data di decisione
6 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:304

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Campania n. 46 del 27 ottobre 1978
  • art. 1, legge della Regione Campania n. 46 del 27 ottobre 1978
  • art. 14, legge della Regione Campania n. 11 del 15 marzo 1984
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Campania n. 46 del 27 ottobre 1978
  • unico, legge della Regione Campania n. 12 del 8 marzo 1985
  • art. 2, legge della Regione Campania n. 46 del 27 ottobre 1978
  • art. 7, legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21009

Al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un obbligo costituzionale all'attuazione della tutela della salute, diviene per il cittadino "pieno e incondizionato" nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati alle risorse organizzative e finanziarie esistenti, predisponga adeguate possibilita' di fruizione delle prestazioni sanitarie. - v. S. n. 455/1990, nonche' S. nn. 218/1994, 247/1992, 40/1991, 1011/1988, 212/1983, 175/1992. V., inoltre, la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21010

Nel bilanciamento dei valori costituzionali che il legislatore deve compiere al fine di dare attuazione al "diritto ai trattamenti sanitari" (art. 32 Cost.), le esigenze relative all'equilibrio della finanza pubblica non possono assumere un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all'inviolabile disparita' della persona umana, costituendo altrimenti esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalita' legislativa. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21011

La legislazione statale di principio in materia sanitaria - e, in particolare, l'art. 3, L. n. 595 del 1985 - non dispone che tutte le prestazioni sanitarie, incluse quelle riabilitative, debbano essere ammesse a forme di assistenza indiretta e allo stesso regime in identica misura, ma demanda invece al legislatore regionale - nei limiti di ragionevolezza correlati all'esigenza di tutela del diritto alla salute - di determinare discrezionalmente quali prestazioni (sanitarie e, nell'ambito di esse, riabilitative) siano erogabili in forma indiretta quando non sia possibile la tempestiva erogazione in forma diretta; pertanto, le norme della Regione Campania che escludono o limitano l'erogazione in forma indiretta di prestazioni riabilitative non sono in contrasto con il suddetto principio, e non violano quindi l'art. 117 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento a tale parametro ed in relazione all'art. 3, L. n. 595 Cost. - delle questioni di costituzionalita' concernenti l'art. 14, L. Reg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, l'articolo unico L. Reg. Campania 8 marzo 1985 n. 12, e gli artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, L. Reg. Campania 27 ottobre 1978 n. 46). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21012

L'art. 14 della L. Reg. Campania 15 marzo 1984, n. 11, non esclude del tutto la possibilita' dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per le prestazioni riabilitative, ma la ammette limitatamente alle consulenze sul programma terapeutico-riabilitativo e agli interventi specifici non aventi carattere di continuita' o prolungati nel tempo; pertanto, non risultano fondate le censure di incostituzionalita' prospettate in base all'erronea premessa interpretativa che le norme regionali e statali impugnate escluderebbero totalmente le prestazioni riabilitative dall'assistenza indiretta. (Non fondatezza delle questioni concernenti l'art. 14, L. Reg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, l'articolo unico L. Reg. Campania 8 marzo 1985 n. 12, gli artt. 1, 2, 5 e 6, comma primo, L. Reg. Campania 27 ottobre 1978 n. 46, nonche' l'art. 7, L. 5 febbraio 1992 n. 104, impugnati - in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. - per asserita inattuazione, da parte del legislatore, del "diritto condizionato" a trattamenti sanitari in favore dei disabili, ed altresi' per violazione dei doveri di solidarieta' economica e sociale e disparita' di trattamento in danno dei disabili). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21013

La normativa regionale della Campania che esclude dall'assistenza in forma indiretta le prestazioni sanitarie riabilitative aventi carattere di continuita' e prolungate nel tempo non puo' dirsi manifestamente irragionevole, tenuto conto del rilevante onere finanziario connesso alla fruizione di tali prestazioni presso strutture private non convenzionate con il servizio sanitario e alla contestuale possibilita' di poter fruire delle medesime prestazioni presso le strutture pubbliche o convenzionate; ne' la considerazione delle esigenze finanziarie assume nella specie un peso tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute, essendo quest'ultimo salvaguardato dalla possibilita' di ricorrere a forme di assistenza indiretta, anche all'estero, quando le condizioni di salute del disabile rendessero indifferibili interventi sanitari non tempestivamente erogabili dalle strutture del S.S.N. o da quelle convenzionate. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 14, L. Reg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.). - v. anche la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21014

L'art. 7, primo comma, della L. 5 febbraio 1992 n. 104, prevedendo che l'erogazione di prestazioni riabilitative agli handicappati avvenga solo da parte di strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, non determina una irragionevole disparita' di trattamento rispetto al successivo art. 11 s.l., che garantisce ai disabili cure di altissima specializzazione all'estero, dal momento che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e comparabili, per la sostanziale diversita' degli interessi sottostanti, rispettivamente, alle prestazioni continuative o prolungate nel tempo, ed a quelle non tempestivamente o adeguatamente ottenibili nel nostro Paese. Ne' e' irragionevole e contrario al principio di buon andamento della P.A. che il legislatore abbia ritenuto meno onerosa per le finanze pubbliche l'erogazione delle prestazioni riabilitative in forma diretta (anziche' indiretta), dovendo comunque essere mantenute strutture pubbliche per l'erogazione di prestazioni in favore dei cittadini meno abbienti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale), dell'articolo unico della legge della Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale), degli artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della Regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in Paesi non regolamentati da accordi C.E.E. con lo Stato italiano), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli di legge regionale menzionati al capo precedente e dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della citata legge n. 104 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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