Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1994

Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
270/1994
Data di deposito
30 giugno 1994
Data di decisione
22 giugno 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:270

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 47 del 18 febbraio 1983
  • art. 3, comma 2, legge n. 47 del 18 febbraio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 20888

L'inversione della linea di politica legislativa decisa dall'art. 3, primo comma, l. n. 47 del 1983, col sancire l'incompatibilita' della prosecuzione volontaria dell' assicurazione generale obbligatoria con l' iscrizione alle gestioni speciali dell'INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti, rientra pienamente nella discrezionalita' del legislatore, senza alcun limite da parte dell'art. 38, secondo comma, Cost., e tanto meno da parte degli artt. 35 e 36 Cost.. Ne' a tale scelta ostano le precedenti decisioni della Corte nn. 35 del 1960 e 243 del 1976, poiche' l'illegittimita' della normativa che vietava il cumulo, in via di prosecuzione volontaria, dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione ad altre forme di previdenza sociale (artt. 16, d.P.R. n. 818 del 1957 e 5, primo comma, d.P.R. n. 1432 del 1971) e'stata ivi riscontrata esclusivamente per violazione dell'art. 76, Cost., adducendo il criterio del 'favore verso la libera previdenza del cittadino' non quale principio preclusivo del detto divieto - come asserito dal giudice 'a quo' - bensi' quale limite ad una interpretazione estensiva della delega conferita dall' art. 35, lett. b), n. 1, l. n. 153 del 1969. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 35, 36 e 38, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 3, primo comma, l. 18 febbraio 1983, n. 47). - V. S. nn. 35/1960 e 243/1976, gia' citate nel testo. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20889

In base all'art. 3, comma secondo, della legge n. 47 del 1983 -secondo il quale il divieto di cumulo, sancito dal primo comma, in via di prosecuzione volontaria, dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione ad altre forme di previdenza, si applica a partire dal giorno di pubblicazione della legge (25 febbraio 1983)-, contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', gli assicurati che abbiano presentato domanda tempestivamente (e cioe' almeno un giorno prima dell'ultimo sabato antecedente il 25 febbraio 1983) possono comunque essere ammessi alla prosecuzione volontaria, in quanto il provvedimento di autorizzazione, anche se successivo a detta data, ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda all'INPS (art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971). E' quindi irrilevante la eventuale tardivita', non imputabile all'assicurato, del trasferimento dei contributi all'INPS (nella specie di quelli gia' versati alla CPDEL da parte del Ministero del tesoro), trattandosi di un presupposto del provvedimento autorizzativo - che non puo' essere adottato se non dopo che la posizione assicurativa dell'interessato sia stata ricostituita presso l'INPS - non di un presupposto di ammissibilita' della domanda di autorizzazione, sicche' va respinta, perche' basata su un errato assunto interpretativo, la censura di ingiustificata disparita' di trattamento tra assicurati formulata in proposito. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 18 febbraio 1983, n. 47). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazioneobbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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