Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1994

Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/1994
Data di deposito
30 giugno 1994
Data di decisione
22 giugno 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 7 del 5 marzo 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20887

In applicazione di principi gia' enunciati in precedente decisione, su questione, sostanzialmente identica, concernente una legge della Regione Lazio, deve ritenersi che l'art. 1, l. regionale della Liguria n. 7 del 1992, che attribuisce - anche in soprannumero - la corrispondente qualifica, a decorrere dalla data di inizio delle funzioni, a quei dipendenti vincitori o idonei nel concorso per qualifica superiore, della quale abbiano svolto mansioni di fatto, ma non piu' titolari di essa a seguito di provvedimento giurisdizionale, si limiti a consolidare, e non a rendere intangibili, alcune situazioni concorsuali contestate giudizialmente. La circostanza che la norma, ora all'esame della Corte, 'faccia rivivere' un atto di delibera regionale, di approvazione della graduatoria del concorso - effettuato ex art. 27, sesto comma, reg. n. 44 del 1984 - per l' inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, gia' annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato e sulla quale verte il giudizio di ottemperanza pendente innanzi al giudice rimettente, non esclude, del pari, la mancanza di incidenza da parte della norma stessa su tale graduatoria e la conseguente sua impossibilita' di esplicare effetti sulla controversia oggetto del giudizio 'a quo', cosicche' la pronuncia di merito richiesta alla Corte risulterebbe 'inutiliter data' rispetto al giudizio principale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, l. regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 113, Cost.). - S. n. 371/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7 (Inquadramento del personale regionale), sollevata, in relazione agli artt. 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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