Corte costituzionale
Sentenza n. 269/1994
Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 269/1994
- Data di deposito
- 30 giugno 1994
- Data di decisione
- 22 giugno 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 7 del 5 marzo 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20887
In applicazione di principi gia' enunciati in precedente decisione, su questione, sostanzialmente identica, concernente una legge della Regione Lazio, deve ritenersi che l'art. 1, l. regionale della Liguria n. 7 del 1992, che attribuisce - anche in soprannumero - la corrispondente qualifica, a decorrere dalla data di inizio delle funzioni, a quei dipendenti vincitori o idonei nel concorso per qualifica superiore, della quale abbiano svolto mansioni di fatto, ma non piu' titolari di essa a seguito di provvedimento giurisdizionale, si limiti a consolidare, e non a rendere intangibili, alcune situazioni concorsuali contestate giudizialmente. La circostanza che la norma, ora all'esame della Corte, 'faccia rivivere' un atto di delibera regionale, di approvazione della graduatoria del concorso - effettuato ex art. 27, sesto comma, reg. n. 44 del 1984 - per l' inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, gia' annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato e sulla quale verte il giudizio di ottemperanza pendente innanzi al giudice rimettente, non esclude, del pari, la mancanza di incidenza da parte della norma stessa su tale graduatoria e la conseguente sua impossibilita' di esplicare effetti sulla controversia oggetto del giudizio 'a quo', cosicche' la pronuncia di merito richiesta alla Corte risulterebbe 'inutiliter data' rispetto al giudizio principale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, l. regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 113, Cost.). - S. n. 371/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7 (Inquadramento del personale regionale), sollevata, in relazione agli artt. 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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