Corte costituzionale
Sentenza n. 231/1994
Corte cost., sent. 10 giugno 1994, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/1994
- Data di deposito
- 10 giugno 1994
- Data di decisione
- 6 giugno 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge n. 1289 del 12 agosto 1962
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 891 del 5 luglio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 20705
Non sussiste un interesse costituzionalmente rilevante che giustifichi la previsione, nell'impugnato art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dell'esecuzione dei sequestri e dei pignoramenti a carico dei dipendenti statali presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziche' presso l'organo dell'amministrazione titolare del potere di disporre la spesa, ne' quindi l'accentramento - che ne e' immediata conseguenza e su cui in particolare si appuntano le censure del giudice 'a quo' - della competenza giurisdizionale su tutte le cause sorte al riguardo in ambito nazionale in capo al Pretore di Roma. Non vale infatti in proposito far richiamo alla unitaria personalita' dello Stato, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, essendo tale concezione ormai superata dal carattere pluralistico assunto da quest'ultimo nella evoluzione normativa, come attestato in tema di notificazioni di crediti nei confronti dello Stato, gia' dall'art. 69, r.d. n. 2440 del 1923 e di pagamento di competenze agli impiegati delle amministrazioni periferiche statali, soprattutto dal d.P.R. n. 653 del 1956. Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte, secondo la quale eventuali discipline differenziate sulla competenza giudiziaria territoriale devono essere sorrette da un apprezzabile interesse pubblico e sopratutto non compromettere il diritto di difesa, principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, la norma in questione - assorbiti i restanti profili denunciati - va riconosciuta lesiva dell'art. 24 Cost. e conseguentemente dichiarata, 'in parte qua', illegittima. - Sul diritto di difesa e sull'ammissibilita' di deroghe alle norme sulla competenza v., rispettivamente, S. n. 18/1982 e S. nn. 369/1993, 189/1992, 477/1991, 117/1990, 4/1969; sulla moderna concezione della p.a., v., fra le altre, S. n. 878/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze