Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1994

Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1994
Data di deposito
3 febbraio 1994
Data di decisione
24 gennaio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:20

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20311

Il combinato disposto degli artt. 4, primo e terzo comma, e 14 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 - che introduce, con effetto dal giorno stesso della pubblicazione un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, da un lato prevedendo, rispettivamente, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, un termine di decadenza triennale dall'azione giudiziaria (in luogo del precedente termine decennale, gia' qualificato di decadenza, anziche' di prescrizione, dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166) e, per le controversie in materia di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, tra cui i trattamenti economici di malattia, un termine di decadenza di un anno; e, dall'altro lato, stabilendo che la novellata disciplina non si applichi "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore" del decreto innovativo ed "ancora in corso alla medesima data" - deve essere interpretato, alla stregua di criteri logico - sistematici, della ratio legis e dei principi costituzionali, nel senso che il nuovo regime decadenziale non si applica quando, in relazione al ricorso amministrativo proposto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, si siano gia' verificati i presupposti di decorrenza del termine previdenziale (comunicazione della decisione definitiva del ricorso o scadenza del termine per la pronunzia della medesima) ed il termine sia ancora pendente alla detta data. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' mosse alle succitate disposizioni nell'erroneo presupposto dell'interpretabilita' delle medesime nel senso che restano sottratte alla nuova disciplina decadenziale soltanto le prestazioni previdenziali per le quali il procedimento giudiziario sia stato instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto innovativo e sia ancora in corso a tale data. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 3, e 14 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 113 Cost.). red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 3, e 14 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 24 Cost., 3, 38 e 113 Cost., 3 Cost., dai Pretori di Bologna, Lecce e Brescia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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