Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1994

Corte cost., sent. 19 maggio 1994, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/1994
Data di deposito
19 maggio 1994
Data di decisione
11 maggio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:188

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, lett. c, decreto legislativo n. 79 del 27 febbraio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20390

Ben puo' la Corte - senza tener conto delle indicazioni inaccurate ed erronee risultanti dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione - individuare e delimitare la norma oggetto della questione sollevata dal giudice rimettente, identificandola sulla base della motivazione dell'ordinanza e nel senso da essa emergente con sufficiente chiarezza. (Nella specie, benche' il dispositivo dell'ordinanza di rimessione indicasse, quali norme indubbiate, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. n. 371 del 1967, nonche' l'art. 1, lett. a, del d.P.R. n. 237 del 1964, e l'art. 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991, la Corte ha ritenuto che la questione avesse invece ad oggetto l'art. 12, comma primo, lett. c, dello stesso decreto legislativo n. 79 del 1991). - v. S. n. 142/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20393

La parita' fra uomo e donna, enunciata a livello di principio fondamentale nell'art. 3, comma primo, Cost., implica un divieto di discriminazioni in base al sesso di portata generale, che trova applicazione e conferma - in bilanciamento con i valori costituzionali connessi alla tutela della maternita' e della famiglia (art. 37 Cost.) - anche in relazione alle condizioni di accesso al posto di lavoro, e in particolare, ai pubblici uffici (art. 51 Cost.); in tal modo, alla P.A. e' offerta, indirettamente, la possibilita' di avvalersi dei cittadini piu' capaci, selezionati solo in base al merito e alle attitudini, senza pregiudiziali esclusioni non collegate ai requisiti di idoneita' ragionevolamente richiesti. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20394

L'esclusione delle donne dalla possibilita' di accedere alla qualifica di maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza non trova giustificazione nei valori costituzionali che tutelano il loro particolare ruolo sociale e familiare, ne' l'inserimento di esse in tale carriera richiede adeguamenti organizzativi o normativi implicanti scelte discrezionali del legislatore, atteso che il complesso bandistico rimane del tutto distinto, nell'ambito del Corpo, per organizzazione, compiti e condizione del personale, assolvendo ad attivita' esclusivamente concertistiche e di pura rappresentanza. Pertanto, trattandosi di un'ingiustificata discriminazione fra i sessi nell'accesso a pubblici uffici, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. (assorbito ogni ulteriore profilo prospettato dall'ordinanza di rimessione) - l'art. 12, comma primo, lett. c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente. - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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