Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1994
Corte cost., sent. 19 maggio 1994, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1994
- Data di deposito
- 19 maggio 1994
- Data di decisione
- 11 maggio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, lett. c, decreto legislativo n. 79 del 27 febbraio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20390
Ben puo' la Corte - senza tener conto delle indicazioni inaccurate ed erronee risultanti dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione - individuare e delimitare la norma oggetto della questione sollevata dal giudice rimettente, identificandola sulla base della motivazione dell'ordinanza e nel senso da essa emergente con sufficiente chiarezza. (Nella specie, benche' il dispositivo dell'ordinanza di rimessione indicasse, quali norme indubbiate, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. n. 371 del 1967, nonche' l'art. 1, lett. a, del d.P.R. n. 237 del 1964, e l'art. 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991, la Corte ha ritenuto che la questione avesse invece ad oggetto l'art. 12, comma primo, lett. c, dello stesso decreto legislativo n. 79 del 1991). - v. S. n. 142/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20393
La parita' fra uomo e donna, enunciata a livello di principio fondamentale nell'art. 3, comma primo, Cost., implica un divieto di discriminazioni in base al sesso di portata generale, che trova applicazione e conferma - in bilanciamento con i valori costituzionali connessi alla tutela della maternita' e della famiglia (art. 37 Cost.) - anche in relazione alle condizioni di accesso al posto di lavoro, e in particolare, ai pubblici uffici (art. 51 Cost.); in tal modo, alla P.A. e' offerta, indirettamente, la possibilita' di avvalersi dei cittadini piu' capaci, selezionati solo in base al merito e alle attitudini, senza pregiudiziali esclusioni non collegate ai requisiti di idoneita' ragionevolamente richiesti. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20394
L'esclusione delle donne dalla possibilita' di accedere alla qualifica di maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza non trova giustificazione nei valori costituzionali che tutelano il loro particolare ruolo sociale e familiare, ne' l'inserimento di esse in tale carriera richiede adeguamenti organizzativi o normativi implicanti scelte discrezionali del legislatore, atteso che il complesso bandistico rimane del tutto distinto, nell'ambito del Corpo, per organizzazione, compiti e condizione del personale, assolvendo ad attivita' esclusivamente concertistiche e di pura rappresentanza. Pertanto, trattandosi di un'ingiustificata discriminazione fra i sessi nell'accesso a pubblici uffici, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. (assorbito ogni ulteriore profilo prospettato dall'ordinanza di rimessione) - l'art. 12, comma primo, lett. c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente. - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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