Corte costituzionale
Sentenza n. 180/1994
Corte cost., sent. 16 maggio 1994, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/1994
- Data di deposito
- 16 maggio 1994
- Data di decisione
- 9 maggio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 171, comma 1, lett. b), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 171, comma 1, lett. a), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 2, legge n. 3 del 11 gennaio 1986
- art. 1, legge n. 3 del 11 gennaio 1986
- art. 3, legge n. 3 del 11 gennaio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 20582
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata - riguardo all'obbligo, sanzionato con pena amministrativa, per i conducenti maggiorenni di motoveicoli, di indossare il casco - nei confronti dell'art. 171, comma primo, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada). La disposizione impugnata, infatti, non essendo ancora entrata in vigore al tempo delle infrazioni oggetto del giudizio 'a quo', non e' in questo applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 Cost., dell'art. 171, comma primo, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20583
Non sono censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, le disposizioni della legge n. 3 del 1986, che per le infrazioni all'obbligo dei conducenti maggiorenni di motoveicoli, di indossare il casco, prevedono una pena amministrativa da un minimo di lire centomila a un massimo di lire cinquecentomila. Nella misura delle sanzioni non si riscontra infatti quella macroscopica sproporzione, per cui solo potrebbero porsi problemi di costituzionalita', neppure in paragone con quelle - assunte a raffronto - stabilite dall'abrogato codice della strada (artt. 102 e 106) per il superamento dei limiti di velocita' e in materia di sorpasso. E cio' tanto piu' se si consideri che la sanzione minima che potrebbe essere irrogata ove risulti di scarsa gravita' la infrazione, e' tutt'altro che eccessiva, che l'apprezzamento della pericolosita' delle condotte sanzionate rientra nella discrezionalita' del legislatore, e che non rileva, nella specie, che il trattamento sanzionatorio in questione sia stato equiparato, nel nuovo codice della strada, a quello, prima diversificato, relativo alla inosservanza dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20584
Non puo' dirsi che l'art. 32 Cost. consenta limitazioni al diritto di circolazione, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, solo se venga in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui al quale le limitazioni vengono imposte. In particolare, in merito all'assoggettamento a sanzione amministrativa dell'infrazione all'obbligo del casco per conducenti di motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche interesse della collettivita', che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l'inosservanza allo scopo di ridurre il piu' possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalita' e della morbosita' invalidante, degli incidenti stradali. Ne', per le medesime ragioni, la suddetta prescrizione - la cui infrazione il legislatore, in relazione alle indicate finalita' di prevenzione, ha ritenuto di sanzionare solo amministrativamente e non penalmente - puo' reputarsi irragionevolmente limitatrice della estrinsecazione della personalita' ovvero della liberta' di circolazione, intesa nel senso di spostamento - non certo impedito dall'obbligo di usare il casco - da una parte all'altra del territorio. Inoltre, considerazioni quali la maggiore convenienza dell'uso di motoveicoli dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e della diminuzione del traffico, investono valutazioni di merito rientranti nella discrezionalita' del legislatore, oggetto di sindacato di costituzionalita' solo se irragionevole. Neppure puo' influire nel giudizio di costituzionalita' il mutamento di indirizzo, in ordine all'obbligo del casco, verificatosi in altro Paese, trattandosi comunque di scelte opinabili sul piano dell'opportunita', che, comportando vantaggi e svantaggi, non possono condizionarsi a vicenda da Stato a Stato. (Non fondatezza , in riferimento agli artt. 3, primo comma, - sotto gli anzidetti profili - 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20585
L'assoggettamento a sanzione amministrativa dell'infrazione all'obbligo del casco nei centri abitati per i maggiorenni quando siano alla guida di motoveicoli con oltre 50 cc. di cilindrata, e non, invece, se siano alla guida di veicoli a due ruote di potenza inferiore, (ciclomotori) non appare irragionevole, nonostante le condizioni di traffico siano sempre le stesse, essendo prevalente su questo aspetto l'apprezzamento, non arbitrario, da parte del legislatore, del maggior grado di pericolosita' cui puo' esporre la guida di un motoveicolo di potenza maggiore. Inoltre l'equiparazione nell'obbligo dell'uso del casco nel centro urbano tra maggiorenne conducente di motoveicoli (oltre i 50 cc.) e il minorenne, non pone problemi di costituzionalita', poiche' le condizioni di maggiorenne o di minorenne non impongono necessariamente una diversita' di trattamento quando il legislatore non ravvisi alcuna esigenza di differenziazione nella disciplina in relazione all'eta'. Ne' risulta irragionevole, essendo plausibile che il minore sia circondato di particolari cautele, la scelta, da parte del legislatore, della comminatoria di una sanzione amministrativa in danno dei soli soggetti minori di eta', obbligati - a differenza dei soggetti di maggiore eta' - ad indossare il casco nei centri urbani anche se siano alla guida di veicoli di cilindrata inferiore a 50 cc., data l'esigenza di tenere maggiormente avvertiti soggetti con piu' limitata esperienza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 438 del 1993);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 della Costituzione, dal Pretore di Salerno, con la medesima ordinanza;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge n. 3 del 1986, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 646 del 1993).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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