Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1994

Corte cost., sent. 28 aprile 1994, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1994
Data di deposito
28 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:163

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 385 del 29 luglio 1980
  • legge n. 47 del 28 dicembre 1988
  • art. 1, comma 5, bis, decreto-legge n. 901 del 22 dicembre 1984
  • legge n. 42 del 1° marzo 1985
  • art. 14, comma 2, decreto-legge n. 534 del 29 dicembre 1987
  • art. 22, legge n. 158 del 20 maggio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20276

Nei giudizi aventi ad oggetto occupazioni d'urgenza realizzatesi in epoca successiva all'emanazione della L. n. 385 del 1980, e' irrilevante la questione di costituzionalita' concernente la proroga delle occupazioni d'urgenza disposta dall'art. 5 della legge medesima. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 5, L. 29 luglio 1980 n. 385, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20277

Le reiterate proroghe legislative emanate al fine di protrarre la legittimita' delle occupazioni d'urgenza dei suoli in attesa dell'approvazione della nuova disciplina delle indennita' di esproprio (recentemente introdotta dalla L. n. 359 del 1992) trovano giustificazione in esigenze obiettive, sorrette da motivi di pubblico interesse, sicche' - pur determinando ritardi e remore nella procedura espropriativa - non possono reputarsi tali da compromettere i diritti del proprietario garantiti dall'art. 42, comma secondo, Cost., ne' da comprimere ingiustificatamente la tutela spettantegli ('ex' art. 42, comma terzo, e 24 Cost.) in ordine al conseguimento dell'indennita' di esproprio o del risarcimento del danno, tenuto anche conto che la normativa denunciata non esclude che il periodo di proroga dia titolo ad indennizzo. Tanto meno puo' ritenersi violato l'art. 97 Cost., dovendo quest'ultimo essere interpretato come criterio di congruenza e di non arbitrarieta' - riscontrabili nella specie - della disciplina posta in essere, rispetto al fine che si vuole perseguire. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 5 bis, d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, conv. in L. 1 marzo 1985 n. 42; 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in L. 28 febbraio 1988 n. 47; e 22, L. 20 maggio 1991 n. 158, sollevata in riferimento agli artt. 24, 42, secondo e terzo comma, e 97 Cost.). - S. n. 244/1993; sull'indennita' per occupazione d'urgenza, v. S. n. 365/1992; sui criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio, v. S. nn. 223/1983 e 5/1980. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20278

La differenza di regime giuridico cui puo' dar luogo la normativa di proroga delle occupazioni d'urgenza dei suoli, a seconda che i termini siano o meno ancora in corso al momento di entrata in vigore della legge di proroga (nel qual caso soltanto l'occupazione rimane legittima), si traduce in disparita' di fatto che, potendo insorgere in sede applicativa di norme di per se' non discriminatorie ne' irragionevoli, non rilevano ai fini del giudizio di costituzionalita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di cosituzionalita' degli artt. 1, comma 5 bis, d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, conv. in L. 1 marzo 1985 n. 42; 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in L. 28 febbraio 1988 n. 47; e 22, L. 20 maggio 1991 n. 158). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 5- bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1 marzo 1985, n. 42; 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge 28 febbraio 1988, n. 47 e 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, sollevata dallo stesso Tribunale, in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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