Corte costituzionale
Sentenza n. 155/1994
Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, decreto-legge n. 8 del 18 gennaio 1993
- legge n. 68 del 19 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20333
Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e' inammissibile l'intervento espletato fuori termine (nel caso di specie, da chi neppure era parte nel giudizio 'a quo'). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20334
La previsione di una procedura concorsuale di liquidazione dei debiti degli enti locali "dissestati" e' finalizzata al risanamento della loro esposizione debitoria, e dunque non e' incompatibile con la natura pubblica e con la posizione istituzionale di enti che, in quanto espressione di autonomia locale, non possono cessare di esistere, ma neppure restare in una situazione di paralisi amministrativa; ne' la posizione dei creditori risulta pregiudicata (bensi' e' sostanzialmente avvantaggiata) da una procedura esecutiva ispirata alla 'par condicio creditorum', tanto piu' che - a bilanciare il rischio di incapienza - e' prevista la confluenza nella massa attiva di un contributo erariale a carico dello Stato. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 41 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20335
Ove sorga l'esigenza di una procedura concorsuale, non necessariamente questa deve interamente svolgersi nel contesto di un procedimento giurisdizionale, come nell'ipotesi del fallimento, ben potendo il legislatore - senza violare per cio' solo il diritto alla tutela giurisdizionale - prevedere una procedura amministrativa di liquidazione, tanto piu' se siano coinvolti interessi pubblici (come, nella specie, quello al risanamento degli enti locali "dissestati"). In tal caso, la mancata previsione di specifici mezzi processuali di tutela dei creditori non puo' essere intesa come radicale esclusione della tutela giurisdizionale sui singoli atti della procedura. - sul diritto alla tutela giurisdizionale come supremo principio dell'ordinamento, S. nn. 18/1992, 392/1992; sulla legittimita' della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (inizialmente svolgentisi in ambito amministrativo), v. S. nn. 87/1969 e 159/1975. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20336
L'estinzione delle procedure esecutive individuali, disposta dall'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993, non esclude il diritto alla tutela giurisdizionale dei creditori procedenti, essendo preordinata e connessa all'attivazione di una speciale procedura di liquidazione collettiva dei debiti degli enti locali "dissestati", la quale - pur svolgendosi nell'ambito amministrativo e senza la previsione di specifici mezzi di tutela processuale - ha i tratti essenziali delle procedure concorsuali e non e' sottratta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo o (in caso di lesione di diritti soggettivi) del giudice ordinario. Ne' le differenze riscontrabili fra la procedura in esame e quella fallimentare valgono a concretare, per mera sommatoria, un vizio di incostituzionalita', potendo semmai radicare distinte questioni nei giudizi aventi ad oggetto singoli atti della procedura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 24 e 113, nonche' 3 e 28, Cost.). - S. nn. 146/1987, 251/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20337
Nel disporre l'attivazione di una procedura di liquidazione concorsuale dei debiti degli enti locali "dissestati", legittimamente l'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993 ha previsto l'estinzione - anziche' la mera sospensione - delle procedure esecutive proposte individualmente dai creditori, volendo ragionevolmente evitare la concorrente pendenza di due procedure dirette al soddisfacimento del credito; ne' l'estinzione pregiudica le pretese dei creditori, atteso che comunque i beni in ipotesi gia' pignorati nell'ambito della procedura individuale non possono che rifluire nella massa attiva della procedura concorsuale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20338
Nei giudizi di esecuzione proposti individualmente dai creditori degli enti locali "dissestati", difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' concernente la mancata previsione della possibilita' del reclamo 'ex' art. 630 cod. proc. civ. (o di altro mezzo di tutela) avverso la dichiarazione di estinzione dei giudizi stessi, disposta dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993. Infatti, e' solo dopo l'emissione di tale provvedimento che sorge il problema della sua ricorribilita', e l'eventuale dubbio di incostituzionalita' compete, semmai, al giudice adito 'ex' art. 630 cit.. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20339
Nei giudizi di esecuzione proposti individualmente dai creditori degli enti locali "dissestati", difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' concernente la mancanza di idonei mezzi di tutela giurisdizionale che consentano al creditore di ottenere l'ammissione del suo credito alla massa passiva della procedura concorsuale di liquidazione prevista dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993: detta questione non e', infatti, pregiudiziale rispetto al provvedimento di estinzione e liquidazione con cui - in forza dello stesso art. 21 - devono essere definiti i suddetti giudizi di esecuzione individuale, e puo' quindi assumere rilievo solo in un successivo giudizio avente ad oggetto l'eventuale delibera di non ammissione adottata dall'organo straordinario della liquidazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20340
Nei giudizi di esecuzione individuali promossi dai creditori di enti locali "dissestati", e' irrilevante la questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. n. 8 del 1993, nella parte in cui - nel prescrivere l'estinzione dei suddetti giudizi - non dispone che i beni gia' pignorati confluiscano nella massa attiva della procedura di liquidazione concorsuale: infatti, nelle procedure individuali non si controverte (ne' e' possibile controvertere) della formazione della massa attiva della procedura concorsuale. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - nel senso che i beni gia' pignorati nell'ambito della procedura individuale non possono non rifluire nella massa attiva della procedura concorsuale, v., comunque, la precedente massima E. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondate, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28, 41 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara inammissibili, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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