Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1994

Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/1994
Data di deposito
21 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, legge n. 498 del 23 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20586

Come la Corte ha piu' volte affermato, dal momento che il principio della irretroattivita' della legge - pur riconosciuto come generale dall'art. 11, primo comma, delle disp. prel. cod. civ. - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo che in materia penale ai sensi dell'art. 25 Cost.) una garanzia specifica, unico limite alla possibilita' per il legislatore di adottare norme aventi efficacia e' dato dalla esigenza di una loro adeguata e ragionevole giustificazione, tale da evitare che la disposizione retroattiva possa trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti o possa contrastare con altri principi e valori costituzionalmente protetti. - Cfr. S. nn. 6/1994, 822/1988, 349/1985. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20587

Contrariamente a quanto ritenuto dall'indirizzo interpretativo prevalso, dopo anni di contrasti, nella giurisprudenza delle magistrature amministrativa e contabile, secondo cui l'anzianita' convenzionale di due anni, attribuita dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici ex combattenti, andava assimilata, per 'fictio iuris', al servizio effettivo e come tale valutata ogni qualvolta venissero attribuiti o conseguiti miglioramenti economici o di carriera, l'art. 4, comma 5, legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha stabilito che tale beneficio non possa essere attribuito in sede di successiva ricostruzione dei trattamenti retributivi ad opera e per effetto di disposizioni di carattere generale, con riassorbimento degli eventuali trattamenti economici gia' in godimento. Tale disposizione non comporta lesioni al diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro, ma anzi, eliminando la strutturale permanenza del beneficio, ha in qualche modo ripristinato il pari trattamento dei lavoratori in rapporto al lavoro effettivamente prestato; ne' contrasta con il principio di ragionevolezza, avendo soltanto riportato allo spirito originario della legge istitutiva - senza revocarlo - il beneficio economico in parola, concesso una sola volta ad alcune categorie di lavoratori meritevoli per i servigi resi alla patria, e neppure puo' dirsi che dia luogo a disparita' di trattamento ingiustificate - in quanto in ogni caso trascurabili e non apprezzabili della Corte - per aver previsto il meccanismo del riassorbimento dei trattamenti piu' favorevoli gia' erogati. Deve anche riconoscersi, di conseguenza, che legittimamente - qualificandola, appropriatamente o no, "interpretativa" - e' stata data alla norma efficacia retroattiva, dovendo ribadirsi che per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego, non e' dato desumere - salvo il limite del principio generale di ragionevolezza - "una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, legge 23 dicembre 1992, n. 498). - Sulla liceita' di norme retroattive riguardo agli aspetti economici del rapporto di pubblico impiego, v. S. n. 6/1994. In generale, sulle garanzie costituzionali del principio di irretroattivita' delle leggi, v. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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