Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1994
Corte cost., sent. 13 aprile 1994, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1994
- Data di deposito
- 13 aprile 1994
- Data di decisione
- 25 marzo 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 57, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 4, comma 2, legge n. 438 del 14 novembre 1992
- decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- art. 152, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 2, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 4, legge n. 438 del 14 novembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20523
La duplicita' di struttura del quesito sottoposto alla Corte costituzionale in termini non di alternativita', ma di consecutivita' per subordinazione della seconda questione al mancato accoglimento della prima, non pone di per se'problemi di ammissibilita'. - Cfr. S. nn. 107/1974, 31/1987, 69/1991, 10/1993. Per la fattispecie nella quale il su enunciato principio viene qui ribadito v. la seguente massima D. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20524
Come e' stato piu' volte affermato, in sede di controllo, da parte della Corte, sulla ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, non possono disattendersi le premesse interpretative offerte in proposito dal giudice 'a quo', quando non siano palesemente arbitrarie ed implausibili. Percio', nel caso, riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 4, comma secondo, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438), in quanto abroga indiscriminatamente le disposizioni che nelle controversie previdenziali prevedevano la compensazione delle spese in caso di soccombenza del lavoratore, senza neppure far salva, quanto meno, la posizione del lavoratore non abbiente, vanno respinte le eccezioni di inammissibiita' per difetto di rilevanza, dedotte dall'Avvocatura dello Stato - contro quanto motivatamente affermato dal giudice rimettente - in base alla ritenuta inapplicabilita' della disposizione impugnata nel processo di provenienza, 'ratione temporis', per essere gia' in corso, al momento della entrata in vigore della stessa, se non l'azione giudiziaria, il "previo procedimento amministrativo", e, 'ratione materiae', perche' inserita in un contesto normativo riguardante solo all'I.N.P.S.. - Sul principio su ribadito v., 'ex plurimis', S. nn. 436/1992, 103/1993, 323/1993, 345/1993, 416/1993. Sulla eccezione del termine "procedimento" nel citato art. 4 (ma in riferimento al terzo comma) v. anche S. n. 20/1994. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20525
Attesa la particolare valenza che, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, deve riconoscersi alla prestazione previdenziale o assistenziale e considerato che il gratuito patrocinio, condizionato a limiti reddituali e non esteso al rimborso delle spese in caso di soccombenza non e', di per se', strumento atto ad eliminare, compiutamente il rischio processuale del titolare di quel diritto, quale parte in condizione di notoria minor resistenza, l'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 438, col sopprimere, trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti, le disposizioni esonerative (nei limiti risultanti dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. civ. e 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153) dalle spese processuali, dell'aspirante alla prestazione che sia rimasto soccombente in giudizio, si pone in insanabile contrasto, oltre che con l'art. 38, con gli artt. 3 e 24 Cost.. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto ripristina indiscriminatamente (e quindi irragionevolmente) la situazione di disparita' sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto rimedio le disposizioni abrogate, limita di fatto le possibilita' di tutela del diritto della parte piu' debole e non protegge adeguatamente la condizione di inabile al lavoro. - Sul fondamento delle su citate disposizioni esonerative dalle spese processuali v. S. nn. 23/1973, 85/1979 e 135/1987. Riguardo alla possibilita', ma solo attraverso un intervento del legislatore, che dall'esonero vengano esclusi i lavoratori cui sia riferibile - a condizioni da stabilirsi discrezionalmente - una condizione di abbienza, v. ancora S. n. 135/1987. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20526
In seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma secondo, del d.l. 19 settembre 1992, n. 348, convertito in legge 14 novembre 1992, nella parte in cui ha soppresso indiscriminatamente le disposizioni esonerative (nei limiti risultanti dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. civ. e 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153) dalle spese processuali dell'aspirante alla prestazione previdenziale, che sia rimasto soccombente in giudizio, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in via subordinata, nei confronti dello stesso art. 4, "nella parte in cui non fa salva (dall'abrogazione) la posizione del lavoratori non abbienti", con estensione, in questo caso, della impugnativa anche all'art. 2, comma secondo, della legge 2 agosto 1973, n. 533, quanto alla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento del limite di reddito ai fini della definizione della condizione di non abbiente, vanno ritenute, la prima assorbita e la seconda priva di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., dell'art. 2, legge 2 agosto 1973, n. 533). - V. le precedenti massime A e C. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e pubblico impiego e disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 38 Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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