Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1994
Corte cost., sent. 7 aprile 1994, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1994
- Data di deposito
- 7 aprile 1994
- Data di decisione
- 24 marzo 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 4, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 3, comma 6, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 10, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
- art. 6, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
Parametri
- art. 1, comma 1, lett. z), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 76, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. h), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 118, Costituzione
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, Costituzione
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 20318
L'art. 1 della legge n. 421 del 1992 ha conferito al Governo un'ampia e articolata delega in materia sanitaria, finalizzata non soltanto al consolidamento delle funzioni trasferite alle regioni e alle province autonome, ma anche a generali obiettivi di efficienza del sistema, di ottimizzazione dell'impiego delle risorse destinate al S.S.N., e di contenimento della spesa pubblica; deve, percio', escludersi che il legislatore delegato abbia esorbitato dai limiti dei poteri conferitigli, quando - con il decreto legislativo n. 270 del 1993 - ha ridefinito la fisionomia degli istituti zooprofilattici sperimentali, tenendo conto che essi operano in ambiti nei quali convergono non solo interessi di regioni e province autonome in materia di igiene e sanita' veterinaria, ma anche interessi di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto, all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 1, commi primo e quinto, 2, commi primo e secondo, 3, commi secondo e quarto, e 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 1, comma primo, lett. h) e z), della legge delega n. 421 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20351
Il trasferimento o la delega di funzioni alle regioni e alle province autonome non impediscono al legislatore statale di intervenire successivamente, incidendo non irragionevolmente sulla consistenza ed estensione delle funzioni trasferite o delegate, al fine di correggere o rivedere la ripartizione delle competenze in funzione di esigenze di carattere unitario, purche' sorrette da un interesse nazionale e sempreche' l'intervento sia contenuto nei limiti delle reali esigenze, oltreche' essenziale e necessario per l'attuazione dell'interesse invocato. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20352
L'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 ridefinisce l'assetto e le competenze degli istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito di una nuova articolazione delle competenze statali e regionali giustificata dagli interessi nazionali afferenti alle attivita' dei suddetti istituti e dai correlativi obblighi di attuazione delle norme comunitarie; tale intervento non e' censurabile sotto il profilo della lesione di competenze trasferite o delegate alle regioni e alle province autonome, tenuto anche conto che allo Stato restavano gia' in precedenza riservate rilevanti funzioni zooprofilattiche e sanitarie, e che la nuova normativa esplicita e garantisce il rapporto di strumentalita' degli istituti non solo rispetto allo Stato, ma anche rispetto alle regioni e province autonome, ai cui servizi veterinari sono assicurate le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi primo, terzo e quarto, del decreto legislativo n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - Sulla diversita' di ambito della zootecnia rispetto alla zooprofilassi, v. S. n. 123/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20353
La definizione dei compiti degli istituti zooprofilattici sperimentali, attenendo ad ambiti nei quali confluiscono interessi nazionali e regionali, spetta alla legge dello Stato, ed e' legittimo che quest'ultima indichi le competenze degli istituti stessi senza specificare se esse attengano all'ambito regionale o statale (problema che spettera' piuttosto all'interprete risolvere) e che demandi ad un regolamento ministeriale il coordinamento dei compiti nuovi con quelli gia' previsti da altre leggi statali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20354
L'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, stabilendo che il Ministro della sanita' promuova attivita' di ricerca, verifica, studio e raccordo da parte degli istituti zooprofilattici, attribuisce al suddetto Ministro competenze amministrative sufficientemente definite nell'oggetto e nel contenuto, correlate non solo alla funzione di coordinamento tecnico-funzionale (contestualmente affidata allo Stato) ma anche ad aree di attivita' che assumono rilievo sul piano dell'interesse nazionale e internazionale; cio' non implica lesione delle competenze delle regioni e delle province autonome, in quanto non incide sulle prestazioni e sulla collaborazione tecnico-scientifica che gli istituti stessi sono tenuti a garantire ai servizi veterinari regionali, provinciali e delle u.s.l.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi secondo e quinto, del decreto legislativo n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20355
La prevista presenza di membri di estrazione ministeriale nei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici e' giustificata dalla molteplicita' degli interessi (statali, regionali e provinciali) coinvolti nelle attivita' dei suddetti istituti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20356
Non puo' ritenersi lesivo delle competenze legislative regionali che gli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 disciplinino l'organizzazione degli istituti zooprofilattici secondo criteri di uniformita' e rimettano agli stessi istituti la potesta' di adeguare i loro statuti - entro un termine stabilito - alle nuove disposizioni, riservando nel contempo il potere di approvarli alle regioni in cui gli istituti hanno sede. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 3, commi primo, quinto e sesto, e 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20357
Posto che la ridefinizione della posizione e delle competenze degli istituti zooprofilattici, operata dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, non lede le funzioni delle regioni e delle province autonome, neppure e' censurabile l'abrogazione delle norme che attribuivano alla competenza regionale e provinciale le precedenti funzioni relative agli istituti medesimi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 10 del decreto legislativo n. 270 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - v. massime precedenti. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20358
La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa e' soggetta - quanto a fondamento ed esercizio - a puntuali requisiti di forma e di sostanza, consistenti, rispettivamente, nello svolgimento in forma collegiale (con delibera del Consiglio dei ministri) e nella previa determinazione legislativa dei principi cui il Governo deve attenersi (cosi' da salvaguardare il principio di legalita' sostanziale). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20359
L'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, non soddisfa i requisiti di forma e di sostanza cui e' soggetta la funzione di indirizzo e coordinamento, giacche' attribuisce l'esercizio di essa al Ministro della sanita' (anziche' al Consiglio dei ministri) e senza predeterminazione legislativa dei principi cui il Governo deve attenersi. Pertanto, il suddetto articolo e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanita' determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti zooprofilattici devono conformarsi. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20360
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome costituisce sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le regioni, sicche' e' incongruo prevederne il coinvolgimento in scelte riguardanti la singola regione interessata. Pertanto, l'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20361
La strumentalita' che lega gli istituti zooprofilattici sia allo Stato che alle regioni e alle province autonome esige che la presenza dei vari componenti del collegio dei revisori si ispiri a criteri che escludano, quanto alle designazioni, la prevalenza di una delle componenti. Pertanto, l'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del Collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno e' designato dal Ministro della sanita' e uno dal Ministro del tesoro. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20362
Legittimamente l'art. 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 prevede che le prestazioni degli istituti zooprofilattici erogabili a pagamento e i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe, siano stabiliti con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, poiche' la riserva allo Stato di tale competenza, secondo le indicate modalita', e' giustificata dalla presenza di interessi nazionali infrazionabili, e anche in ragione di esigenze di uniformita' nelle prestazioni rese a pagamento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20363
L'art. 6, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 - disponendo che il finanziamento degli istituti zooprofilattici e' in parte assicurato dallo Stato, attraverso mezzi tratti dal Fondo sanitario nazionale - non si configura come norma autorizzativa di spesa, ma si limita a prevedere meccanismi di erogazione finanziaria finalizzati alle attivita' degli istituti, e dunque non contravviene alle previsioni della legge delega, secondo la quale il riordino degli istituti non doveva comportare oneri a carico dello Stato; tanto meno e' violata l'autonomia finanziaria regionale, la quale e' riconosciuta dall'art. 119 Cost. nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 76 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale:
dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi;
dell'art. 3, terzo comma, del predetto decreto, n. 270 del 1983, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
dell'art. 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno è designato dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del tesoro;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
degli artt. 1, primo, quarto e quinto comma; 2, secondo comma; 3, secondo e sesto comma; 5, primo comma, 6, primo comma, lettera a) e 10, primo comma, del decreto stesso, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 della Costituzione;
degli artt. 1, primo, terzo, quarto e quinto comma; 2, secondo e quinto comma; 3, primo, secondo, quinto e sesto comma, del decreto predetto sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 della Costituzione;
degli artt. 1, primo, terzo, quarto e quinto comma; 2, secondo e quinto comma; 3, primo, secondo, quinto e sesto comma; 4; 5 e 10 del decreto stesso, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, numero 21; 9, numero 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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