Corte costituzionale
Ordinanza n. 479/1994
Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 479
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 479/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:479
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, n. 4), legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 105, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 21115
La legittimita' costituzionale dell'art. 105, primo comma, cod. proc. pen., e dell'art. 2, primo comma, n. 4), legge-delega n. 81 del 1987, secondo cui, abrogato l'art. 131 del codice previgente, per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio ha competenza esclusiva il Consiglio dell'ordine forense, non puo' essere contestata nel corso di un processo penale, come - nel caso - il giudizio 'a quo'. Sullo svolgimento ed esito di questo, infatti, una pronuncia di incostituzionalita' delle norme impugnate non potrebbe avere alcun effetto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 Cost., degli artt. 105 cod. proc. pen. e 2, primo comma, n. 4), legge 16 febbraio 1987, n. 81). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del codice di procedura penale e dell'art. 2, primo comma, numero 4), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze