Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1994

Corte cost., ord. 17 febbraio 1994, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
45/1994
Data di deposito
17 febbraio 1994
Data di decisione
7 febbraio 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20624

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto sollevata in via meramente ipotetica essendo fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice 'a quo' ha omesso di prendere posizione. - In senso conforme, v. O. nn. 207/93 e 285/92 nonche' S. nn. 166/1992, 242/1990, 472/1989 e 473/1989. red.: A.P. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ed al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990 n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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