Art. 535 — Condanna alle spese
La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali . . . .
Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.