Art. 535 — Condanna alle spese

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali . . . .

Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

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