Corte costituzionale
Ordinanza n. 42/1994
Corte cost., ord. 17 febbraio 1994, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 42/1994
- Data di deposito
- 17 febbraio 1994
- Data di decisione
- 7 febbraio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:42
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20641
Non contrasta con gli artt. 76, 77, 25 e 101 Cost. la mancata previsione dell'incompatibilita'a partecipare al giudizio - che e' del tutto irrilevante che sia abbreviato o ordinario - a carico di altri imputati concorrenti nel medesimo reato o di coimputati di reati autonomi del giudice che nei confronti di uno di essi abbia pronunciato sentenza di applicazione di pena concordata ex art. 444 del codice di procedura penale. Manca infatti il presupposto - necessario agli effetti dell'incompatibilita' - dell'indentita' dell'oggetto del giudizio, "perche' alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilita', devono formare oggetto di autonome valutazioni e possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro; tanto piu' quando le posizioni processuali sono, come in uno dei casi di specie, confliggenti e concernenti reati autonomi, pur se commessi nel medesimo contesto e in danno reciproco. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 Cost.). - Nello stesso senso in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 Cost. S. 186/1992. - V. anche, per la irrilevanza ai fini in esame, che il secondo giudizio sia ordinario o abbreviato le sent. nn. 401/1991 e 261/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale sollevate dal Tribunale militare di Cagliari e dal Tribunale di Firenze - in riferimento, rispettivamente, agli artt. 76, 77, 25 e 101 ed agli artt. 25 e 101 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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